Tribunale di Catania – Sentenza n. 732-2019 del 19 febbraio 2019

Tribunale di Catania – mobilità 2016/2017: illegittimo l’accantonamento dei posti in favore degli idonei al concorso 2012

Con la sentenza n 732/2019 del 19.02.2018 il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha accolto il ricorso patrocinato dall’avv. Santina Franco (studio Di Salvo – Foro di Patti) di una docente di scuola primaria che, avendo partecipato alla fase B 1 della mobilità straordinaria 2016/2017, era stata ingiustamente assegnata nell’ambito territoriale di Catania.

La docente in questione, originaria di Acquedolci (ME), finalmente potrà fare rientro a casa, dal momento che il tribunale adito, senza se e senza ma, ha stabilito che la stessa ha diritto ad essere assegnata su una scuola dell’Ambito Sicilia 0016, ricomprendente il territorio che va da Tusa a Patti.

La sentenza in questione rappresenta un precedente di rilievo nell’ambito della giurisprudenza in materia di mobilità, in quanto chiarisce la situazione su alcuni importanti aspetti della mobilità scuola 2016/2017, evidenziando la sussistenza di macroscopici errori che hanno pregiudicato la posizione di molti docenti, che per l’effetto hanno subito gravissime conseguenze personali e familiari.

Il Tribunale di Catania ha, infatti, stigmatizzato sia l’assegnazione di docenti con minore punteggio rispetto a quello della ricorrente e comunque, a parità di punteggio, con minore anzianità anagrafica su posto richiesto nell’Ambito Sicilia 0016, sia l’illegittimo accantonamento di posti in favore degli idonei del concorso del 2012.

Sul punto  specifica la sentenza  che “Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell’essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell’amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell’avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo” ragion per cui illegittimo deve considerarsi l’accantonamento di posti disposto in favore degli idonei al concorso 2012, che erano, appunto, coloro che, sebbene in possesso di punteggi piuttosto bassi, sono riusciti ad ottenere l’assegnazione in ambiti più favorevoli, scavalcando gli assunti dalle GAE con  punteggi elevati  e numerosi anni di servizio alle spalle.

Avv. Santina Franco