Tribunale di Catania – Ordinanza del 24 ottobre 2012

Procedure per la formazione delle graduatorie di III fascia – doglianze che attengono al corretto esercizio del potere amministrativo di valutazione dei titoli dichiarati – giurisdizione del giudice amministrativo.

 

Ritiene il decidente di dovere dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per le ragioni di seguito esposte.

L’oggetto del giudizio si incentra sulla mancata inclusione della parte ricorrente nella graduatoria di III fascia triennio 2011-2014, profilo professionale di Assistente Tecnico, nonché sull’erronea attribuzione del punteggio riconosciuto in relazione al profilo di assistente tecnico.

Le doglianze mosse dalla parte ricorrente riguardano, pertanto, l’operato dell’Amministrazione – che parte attrice ritiene illegittimo – nell’ambito della procedura indetta con D.M. 104/2011 per la formazione  delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, cosiddetto “Ata”.

Il ricorso, quindi, non è rivolto a censurare meri atti di gestione di una graduatoria già formata (tali sono, ad es., gli aggiornamenti dei punteggi delle graduatorie permanenti, ex art. 401 t.u.p.i.), bensì l’operato dell’Amministrazione nel momento dell’esercizio del potere di formazione della graduatoria ex art. 5 D.M. 13 dicembre 2000 n. 430.

Quest’ultima scaturisce da una procedura indetta con apposito bando (tale è il D.M. 104/2011), in relazione alla quale gli aspiranti devono presentare le relative domande di partecipazione entro i termini indicati dalla lex specialis, con l’indicazione dei titoli posseduti, e all’esito della quale, alla luce delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione, espressione di discrezionalità tecnica, viene redatta e successivamente approvata una graduatoria.

La procedura a cui ha partecipato parte attrice e a cui si riferiscono le censure formulate in ricorso appare, pertanto, annoverabile nell’ambito delle procedure concorsuali, le cui controversie restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 63 comma quarto, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 N. 165, così come del resto prevede il bando (v. D.M. 104/2011, art. 9).

A tal riguardo, appare utile ricordare come le procedure per la formazione delle graduatorie di III fascia si inscrivano, con proprie peculiarità, nell’ambito del procedimento di formazione delle graduatorie di circolo o di istituto, utili ai fini del conferimento delle supplenze temporanee nel settore scolastico.

Mentre gli aspiranti della cosiddetta prima fascia (sono: gli appartenenti alle graduatorie permanenti e simili) vengono inclusi “automaticamente” secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie permanenti, gli aspiranti della seconda e terza fascia sono graduati secondo apposite tabelle di valutazione (artt. 5, comma 5, D.M.  13 dicembre 2000 n. 430), all’esito di procedure aventi connotati tipicamente concorsuali.

La procedura di formazione della terza fascia, in particolare, come già evidenziato, risulta aperta a tutti i soggetti muniti di valido titolo di studio (a prescindere dall’appartenenza dell’aspirante ad una graduatoria permanente ovvero dal possesso di altri titoli ovvero dal pregresso inserimento in graduatorie analoghe), viene indetta da un atto amministrativo generale avente le caratteristiche di un bando concorsuale (v. nel caso che ci riguarda il D.M. 104/2011, che disciplina i requisiti di accesso, di ammissione, la valutazione dei titoli, i termini di presentazione delle domande, etc.); viene conclusa con la formazione di una graduatoria.

Come più volte ha evidenziato la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nella materia delle graduatorie permanenti del personale amministrativo scolastico, l’art. 63, comma quarto, D.lvo. n. 165/2001 va inteso nel senso che va riconosciuta la giurisdizione (di legittimità) del giudice amministrativo in tutti i casi in cui la controversia investa le singole procedure concorsuali o tenda ad inficiare la graduatoria disconoscendone la legittimità e chiedendone la modifica, mentre va riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario allorquando si agisca sul presupposto della definitività della graduatoria e, allorquando, quindi, senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere il diritto alla nomina, specificamente contestando l’utilizzazione che viene fatta della graduatoria alla stregua di circostanze successive all’esaurimento del concorso (ad esso estranee), denunziate come ostative alla nomina di altri aspiranti nei cui confronti si rivendica una posizione preferenziale (per esempio, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario in caso di mancata nomina, in violazione dell’ordine risultante dalla graduatoria; in caso di mancato  aggiornamento dei punteggi; in caso di atti di mera gestione della graduatoria già formata).

Alla luce di quanto premesso, nonché delle caratteristiche delle procedure per la formazione delle graduatorie di circolo o di istituto,  deve pertanto ritenersi che le procedure per la formazione delle graduatorie di III fascia (caratterizzate dalla emanazione di una bando, dalla valutazione dei titoli, dalla formazione di una graduatoria, dalla concorrenzialità tra gli aspiranti) sono annoverabili nel novero delle procedure concorsuali in senso stretto – sicché trattasi di procedure ontologicamente e giuridicamente diverse da quelle deputate al mero aggiornamento delle graduatorie –  e pertanto le relative controversie (mancata inclusione, erronea attribuzione dei punteggi, etc., modifica della graduatoria) vadano devolute al Giudice amministrativo.

Nel caso di specie, come emerge chiaramente dall’analisi del petitum e della causa petendi, parte ricorrente contesta la legittimità della graduatoria definitiva (sia per la mancata inclusione della stessa in alcuni profili, sia per l’erronea attribuzione di alcuni punteggi), chiedendone sostanzialmente la  modifica, deducendo vizi che attengono al corretto esercizio del potere amministrativo di valutazione dei titoli dichiarati.

Non vengono in rilievo, quindi, meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali.

Quanto premesso conduce ad escludere la giurisdizione di questo Tribunale e ad affermare, ai sensi dell’art. 63 d.lgs 165/2001, quella del Giudice amministrativo, coerentemente alle disposizioni dello stesso bando della procedura in esame (D.M. 10 novembre 2011 n. 104), il quale, per quanto possa rilevare, come già anticipato, prevede che dopo l’approvazione della graduatoria quest’ultima sia impugnabile unicamente con ricorso al Tar e con ricorso al Capo dello Stato (v. art. 9).

Si consideri, infine, che  nemmeno il potere di disapplicazione del Giudice ordinario può, per ciò stesso, determinare l’alterazione delle regole di riparto sulla giurisdizione fondate sulla natura della posizione giuridica soggettiva azionata: in tal senso, sia pure con riguardo a fattispecie distinta, le S.u della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare il principio secondo cui “il potere di disapplicazione previsto dall’art. 63, comma 1, d.lgs. 165 del 2001, … presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo, e non (come nella specie) una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all’esito della rimozione del provvedimento (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto devoluta al G.A. la controversia nella quale alcuni funzionari comunali – deducendo la lesione delle aspettative di avanzamento nella carriera e il relativo danno – chiedevano la rimozione del provvedimento sindacale di conferimento di incarico dirigenziale a persona esterna, adottato sulla base di un atto organizzativo della Giunta che, modificando il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, aveva consentito l’attribuzione di incarichi dirigenziali fuori dalla dotazione organica, invece che la scelta degli stessi dipendenti)” (Cass., S.U., 9 febbraio 2009, n. 3052).

 

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