Per il Tribunale di Cassino il servizio preruolo deve essere riconosciuto per intero, sia per docenti che per il personale ATA, anche dopo la sentenza “Motter”
Con il ricorso depositato in epoca antecedente alla pubblicazione della Sentenza della Corte di Giustizia la n. C-466/2017 (sentenza “Motter”) del 20 settembre 2018, l’Avv. Maria Rosaria Altieri patrocinando un gruppo di docenti ed ATA della provincia di Latina, contesatava che l’attuale normativa disciplinata dall’art. 485 del D. Lgs. 297/94 per il personale docente, nonché dal combinato disposto dell’art. 4, comma 13, del D.P.R. 399/88, richiamato dall’art. 66, comma 6, del CCNL 04/08/95 e dell’art. 569 del D. Lgs 297/94, T.U. in materia di istruzione, per il personale ATA (disposizioni normative ripresa anche successivi CCNL), prevedono una procedura di raffreddamento della carriera per chi, neo immesso in ruolo, ha svolto servizio da supplente per più di quattro anni. Invero, i due terzi del servizio sono riconosciuti per intero, mentre un terzo dello stesso è congelato per metà carriera, ritardando il passaggio da un gradone all’altro, ovvero la maturazione del successivo scatto di anzianità
Orbene, tale valutazione parziale dell’anzianità maturata nel periodo pre-ruolo per i lavoratori scolastici (docenti e personale ATA) crea, ad avviso dell’Avv. Altieri, un’ingiustificata disparità tra lavoratori a termine e docenti di ruolo, ponendosi in palese violazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE.
Con sentenza del 30 ottobre 2018, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, pur dando atto in sede di discussione orale che la sentenza della Corte di Giustizia la n. C-466/2017 (Sentenza “Motter”) del 20 settembre 2018, ritiene compatibile con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla direttiva 1999/70 CE il riconoscimento per intero dei primi 4 anni di servizio preruolo e dei 2/3 degli ulteriori servizi, accoglie le argomentazioni difensive dell’avvocato Altieri, in quanto “non vi sono ragioni oggettive che giustifichino un trattamento diversificato, per il personale precario, avendo questo svolto il servizio pre-ruolo con i medesimi requisiti soggettivi del personale di ruolo”. E ciò sia con riferimento al personale docente che ATA. Giova precisare, invero, che la sentenza Motter ritiene compatibile la decurtazione della valutazione del servizio prevista dall’art. 485 del D. Lgs. 297/94 solo con riferimento ai docenti per i quali l’anno di servizio viene valutato al compimento dei 180 giorni di lavoro e non anche per il personale ATA rispetto al quale vengono computati tutti i servizi resi.
Ciò premesso, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, previa disapplicazione della normativa interna applicabile nonché delle disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo per contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell’intero servizio non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato e condanna l’amministrazione scolastica a collocare i ricorrenti nella posizione stipendiale maturata in seguito all’intero servizio pregresso svolto, anche a tempo determinato, ed a corrispondere le differenze retributive che risultino loro dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza.