Diritto al riconoscimento del servizio insegnamento presso istituti paritari – condanna MIUR attribuzione di punteggio ai fini della mobilità a.s. 2017/2018 – condanna MIUR pagamento delle differenze retributive e ricollocazione stipendiale di competenza.
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione lavoro, con sentenza n. 555/2019 del 18 novembre 2019, ha inteso voler accogliere il consolidato orientamento giurisprudenziale di merito volto al riconoscimento, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, dell’insegnamento prestato presso gli istituti paritari, con attribuzione del relativo punteggio maturato.
Secondo il giudice di prime cure devono essere condivise “in toto le ragioni a fondamento dell’orientamento di merito che la concluso per l’illegittimità delle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente relativo all’anno scolastico 2017/2018, nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”.
Il Tribunale, infatti, partendo da un’interpretazione estensiva, ed in combinato disposto, delle fonti normative in materia di valutazione dei servizi d’insegnamento (L. 62/2000, C.M. 163/2000, D.L. 250/2005 e D.L. 255/2001) ha ritenuto perfettamente applicabili al caso di specie i rinomati pronunciamenti dei Tribunali di Milano e Caltagirone del 2016, nonché la recente sentenza del TAR Lazio n. 545 del 15/01/2019, a sostegno di siffatto orientamento. Da ciò “ne discende che, tenuto conto dei principi enunciati, non sono ravvisabili ragioni che consentano di escludere l’efficacia della suddetta disposizione legislativa rispetto alla formazione delle graduatorie di mobilità, limitandola per converso alla sola formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale. Una interpretazione estensiva della normativa di riferimento – continua il Tribunale nisseno – non può non condurre a ritenere che la ratio del legislatore sia quella di attuare una piena equiparazione tra scuole statali e paritarie”.
Precisa, ancora, il Tribunale di Caltanissetta, a riguardo della non valutabilità del servizio d’insegnamento paritario ai fini della ricostruzione di carriera, che “ritenere diversamente equivarrebbe ad avallare una interpretazione contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), in assenza di argomenti normativi per discriminare, in sede di mobilità, servizi equiparati dal legislatore in quanto orientati al soddisfacimento del medesimo interesse pubblico”.
In ragione di ciò, il MIUR è stato condannato all’attribuzione del richiesto punteggio, nonché al pagamento delle differenze retributive e all’obbligo di ricollocazione stipendiale di competenza della ricorrente.
Avv. Vincenzo Pio M. Giambarresi