UGL-SCUOLA di BRINDISI
COMUNICATO DEL SEGRETARIO REGIONALE DELLA PUGLIA DELLA UGL-SCUOLA SALVATORE BRUNO
A seguito delle numerose richieste pervenuteci, pubblichiamo l’ordinanza ex art. 700 c.p.c., ottenuta dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi dal legale della UGL–SCUOLA, l’Avv. Gianfranco Somma, ai fini del riconoscimento, in favore di un docente, dell’attribuzione, nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento, del punteggio relativo al servizio militare prestato “non” in costanza di nomina.
Con detta ordinanza il Giudice del Lavoro di Brindisi ha dichiarato il diritto del ricorrente all’attribuzione, nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento relative al biennio 2011-2013 nelle quali egli è inserito, del punteggio relativo al servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, ma non in costanza di nomina, ordinando, conseguentemente, all’Amministrazione scolastica di provvedere a detta attribuzione.
A seguito di detta ordinanza l’amministrazione scolastica ha riconosciuto al docente ricorrente ulteriori 18 punti nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella quale è inserito, in quanto egli aveva espletato un servizio militare di leva di 15 mesi, quale ufficiale di complemento, ricadente nell’ambito di più anni scolastici; ciò ha portato l’interessato al 1° posto in graduatoria, così che in caso di immissione in ruolo nella sua classe di concorso lo stesso sarà il primo ad essere assunto in ruolo.
Come si evince dall’ordinanza, il Giudice del Lavoro non ha preso affatto in considerazione l’art. 2050 del nuovo Codice dell’ordinamento militare di cui al Decr. Leg.vo n. 66 del 2010, che sancisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto, norma questa pur fatta valere in giudizio dall’amministrazione scolastica per contrastare la richiesta del docente ricorrente.
E ciò in quanto, come precisato, sia dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione N. 11/2011 del 12.07.2011, sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la decisione n. 08.02.2011, n. 3032, le c.d. graduatorie “ad esaurimento” del personale docente della scuola non sono graduatorie costituenti l’esito di una procedura concorsuale in senso stretto (caratterizzata, cioè, dalle tipiche fasi della pubblicazione di un bando di concorso, della valutazione di prove d’esame e titoli e della redazione di una graduatoria finale); trattasi, invece, di graduatorie costituite da un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del “titolo abilitante” per l’insegnamento, conseguito a seguito di concorso, ed in attesa soltanto dell’immissione in ruolo, così che con riferimento ad esse si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi dei docenti iscritti nelle stesse, e non già in tema di una procedura concorsuale diretta all’assunzione in un pubblico impiego. Proprio per questo la giurisdizione per ogni questione riguardante le graduatorie ad esaurimento spetta oramai al giudice ordinario, e non già al giudice amministrativo, come si riteneva prima che fossero emanate le sopra citate pronunce dei massimi consessi giurisdizionali in ambito civile ed amministrativo.
In relazione al servizio militare non può, pertanto, trovare applicazione l’art. 2050 c.c., che riguarda unicamente i pubblici concorsi, bensì (anche in ossequio al principio lex posterior non derogat lege priori speciali), la norma speciale del settore scolastico di cui al comma 7 dell’art. 485 del Decr. Leg.vo n. 297 del 1994, ai sensi della quale il periodo del servizio militare di leva o di richiamo e il servizio sostitutivo civile di quello di leva è valido a tutti gli effetti;norma rispetto alla quale, quella di cui al comma 6° dell’art. 2 del D.M. n. 44 del 2011 (che, ai fini dell’aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento del personale della scuola, prevede, invece, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati sono valutati solo se prestati in costanza di servizio), in quanto sottordinata, deve ritenersi illegittima.
Nel caso del servizio militare, invero, si tratta di accertare e valutare, attraverso uno schema non concorsuale, ed in favore di soggetti che vantano già un titolo abilitante all’assunzione, un titolo di servizio valido ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro, che è espressamente riconosciuto agli effetti della carriera di docente dalla speciale normativa del settore scolastico di cui al T.U. della Scuola, e cioè dal citato comma 7° dell’art. 485 di tale T.U., che, come detto, prevede espressamente che “il periodo di servizio militare di leva …. è valido a tutti gli effetti” ed è inserito nella Sezione IV del Titolo I del citato T.U., intitolata espressamente “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” .
Naturalmente tale principio vale, non soltanto per i docenti, ma anche per il personale A.T.A, come sancito dall’art. 569 del T.U. della Scuola.