Riconoscimento nell’ambito della GAE relative alle scuole di 2° grado del punteggio relativo al servizio di sostegno prestato presso scuola secondaria di 1° grado
Con ordinanza del 21 ottobre 2014, emanata ex art. 700 c.p.c., il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Brindisi – Dott. Toni – ha riconosciuto in favore di una docente inserita nelle G.A.E. relative alla scuola secondaria di 2° grado, il diritto all’immediata attribuzione del punteggio relativo al servizio di insegnamento prestato, in qualità di supplente, su posto di sostegno, presso una scuola secondaria di 1° grado, cioè presso una scuola di ordine diverso da quella nelle cui graduatorie la stessa è inserita; servizio che era stato assegnato dal Dirigente scolastico in conseguenza dell’esaurimento degli elenchi provinciali dell’insegnamento di sostegno relativi alla scuola secondaria di 1° grado.
L’amministrazione resistente aveva eccepito che la ricorrente non avrebbe avuto diritto al riconoscimento di tale punteggio in quanto relativo a servizio di insegnamento di sostegno prestato in un ordine di scuola, quella di 1° grado, per la quale non è contemplata la Classe di Concorso (A019 – Discipline Giuridiche ed Economiche), di cui la docente interessata è titolare, così che tale servizio sarebbe stato prestato senza che la stessa fosse in possesso del prescritto titolo di accesso pe l’insegnamento nella scuola secondaria di 1° grado.
Il Giudice del Lavoro di Brindisi è stato di contrario avviso, accedendo alla tesi della difesa della ricorrente, fondata sull’art. 6, comma 2, del D.M. 13.06.2007, n. 131 (recante il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della Legge 03 maggio 199, n. 124), secondo il quale “Nell’attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscano i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, ….”.
Secondo il giudice del lavoro di Brindisi, infatti, alla luce di tale norma speciale, deve ritenersi assolutamente irrilevante la classe di concorso posseduta dalla docente interessata in relazione al tipo di scuola ove il servizio (non conteggiato) era stato prestato, stante il valore assorbente del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno parimenti posseduto dalla stessa.