Periodo di prova – periodo di formazione tra neoassunti e c.d. “passaggisti”.
Tribunale di Avellino – Ordinanza n. 7638-2016
Non risulta certo placata la polemica tra i c.d. “docenti passaggisti” che, inaspettatamente, si sono visti costretti a frequentare iniziative di formazione a seguito dell’emanazione del D.M. 27 ottobre 2015, n. 850 e della seguente nota 5 novembre 2015, prot. 36167; le censure che possono muoversi sono diverse, come la riserva pattizia della disciplina sulla mobilità dei docenti; l’equiparazione dei suddetti docenti ai neoassunti; l’intimazione dello stesso Miur in svariate note agli AA.TT. a non attivare corsi di formazione per chi avesse ottenuto il passaggio di ruolo ovvero di cattedra, in quanto inutile ed ingiustificato aggravio di spesa.
I termini “prova” e “formazione” sono talvolta utilizzati dagli operatori della scuola, erroneamente, come sinonimi, sebbene sottendano istituti che hanno presupposti differenti: l’anno di prova assolve ad un interesse meramente amministrativo; l’anno di formazione rispecchia la necessità di preparare, dal punto di vista educativo-didattico-metodologico, il docente immesso in ruolo. Con i c.d. decreti delegati (art. 58 d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417) per il personale docente era stato previsto unicamente il periodo di prova, consistente nella mera prestazione nell’anno scolastico di prova, in maniera accettabile, di un periodo di servizio di almeno 180 giorni sulla propria cattedra o su materie affini.
Successivamente, il personale docente nominato in ruolo (ante privatizzazione) doveva sempre sostenere il periodo di prova prima di ottenere la conferma in ruolo, con la seguente specificazione: il personale docente vincitore di concorso, in luogo del periodo di prova, doveva sostenere l’anno di formazione. Ai sensi dell’art. 2, comma 26 del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, “Norme in materia di reclutamento del personale della scuola”, in G.U. 260 del 7 novembre 1989, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 1989 n. 417, in G.U. 2 gennaio 1990, n.1, erano soggetti all’anno di formazione, anziché al periodo di prova, non solo i docenti vincitori di concorso per titoli ed esami, ma anche i docenti vincitori di concorsi per soli titoli. Invece, i docenti che venivano immessi in ruolo ope legis (cioè in virtù di servizi riconosciuti utili da una specifica legge) erano soggetti al periodo di prova secondo le disposizioni generali (circ. telegrafica 8 marzo 1990, n. 55). Il periodo di prova, come l’anno di formazione era comunque periodo di ruolo ad ogni effetto (regime delle assenze, progressione di carriera, etc….).
Con la c.d. legge sul precariato (legge 20 maggio 1982, n. 270, “Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente, in GU n.139 del 22 maggio 1982 – Suppl. Ordinario”), per i docenti vincitori di concorso è stato previsto un periodo di prova particolare, ben caratterizzato nei contenuti, che va oltre la mera prestazione del servizio e che si qualifica come anno di formazione: esso, pur nel rispetto della disciplina più generale del periodo di prova, prevede, prima ancora della verifica delle attività svolte in prova, durante tutto l’anno scolastico, una serie di attività formative.
Con l’emanazione del T.U. scuola, approvato con d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” in GU n.115 del 19-5-1994 – Suppl. Ordinario n. 79, viene operata la trasfusione di tutta la normativa vigente su citata in un unico corpus…..
Dalla lettura coordinata degli articoli da 437 a 440 d. lgs. N. 297/1994 emerge il diverso assetto normativo previsto per le due possibili tipologie di immissione in ruolo; ope legis e per concorso. Da qui la distinzione tra periodo di prova e anno di formazione, come esplicitamente precisato sia dalla fonte originaria, legge 20 maggio 1982, n. 270, che dalla C.M. 10 settembre 1991, n. 267, punto 2, parte finale.
Dalla lettura del comma 115 l. n. 107/2015 (Buona scuola) si evince chiaramente che, destinatari della norma sono i docenti neoassunti che, superato il periodo di formazione e di prova, avranno l’”effettiva immissione in ruolo”, analogamente i successivi commi 116 e 117 si rivolgono ai medesimi destinatari quando parlano di “periodo di formazione e di prova”; il comma 118 specifica quali saranno le modalità degli stessi periodi di prova e di formazione.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, a seguito dello scioglimento della riserva nel procedimento cautelare n. 420/2016 ha statuito che la l. n. 107/2015, unitamente al D.M. 27 ottobre 2015, n. 850 e nota MIUR 5 novembre 2015, n. 36167 non possono applicarsi a fattispecie perfezionatesi prima della loro entrata in vigore, come i passaggi, ed, in accoglimento del ricorso, ha disposto che la ricorrente (passaggista) non venga sottoposta ad un nuovo periodo di formazione.
Avv. Eliana Flores