Tribunale del Lavoro di Tivoli: docenti esclusi dalla I fascia G.P.S. perché abilitati all’estero! Ricorso urgente con immediato accoglimento giudiziario

Il caso dei docenti con abilitazioni spagnole che hanno domandato il riconoscimento in Italia per l’insegnamento sostegno!

Il Giudice del Lavoro di Tivoli ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di consentire la partecipazione dei ricorrenti alla procedura finalizzata all’assegnazione degli incarichi!

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

 

I docenti interessati, che hanno conseguito in Spagna un percorso accademico di abilitazione all’insegnamento, hanno presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una richiesta di omologazione per il “Curso Superior de Especializaciòn en Atenciòn a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo“. Questo corso è ritenuto corrispondente alla specializzazione italiana per l’insegnamento sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (codice di docenza ADSS).

Hanno presentato la richiesta di omologazione alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (Ufficio VIII). Quest’ufficio fa parte del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, ora conosciuto anche come Ministero del Merito.

Il loro obiettivo è ottenere il riconoscimento formale in Italia della loro specializzazione all’insegnamento.

Con l’entrata in vigore dell’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, che prevede l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e la procedura per l’assegnazione di supplenze, i docenti hanno potuto iscriversi nelle graduatorie per le supplenze di Prima Fascia GPS (codice insegnamento ADSS, sostegno nella scuola secondaria di secondo grado) della provincia di Roma. Ciò è stato possibile grazie al loro titolo di specializzazione conseguito all’estero, che è “in fase di omologazione nell’ordinamento italiano“.

Le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato numeri 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022 hanno stabilito principi fondamentali per il riconoscimento dei titoli esteri di abilitazione all’insegnamento. In particolare, la sentenza n. 22 ha sottolineato l’obbligo del Ministero competente di valutare se il titolo o la qualifica conseguiti all’estero, insieme all’esperienza acquisita, soddisfino, anche parzialmente, i requisiti per insegnare in Italia. In caso contrario, devono essere adottate misure compensative, come previsto dall’articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE.

I giudici amministrativi hanno quindi ribadito l’obbligo del Ministero di esaminare le richieste di riconoscimento dei titoli esteri, tenendo conto dell’insieme delle competenze acquisite e assicurandosi che la durata, il livello e la qualità della formazione siano in linea con i requisiti delle formazioni a tempo pieno in Italia.

In seguito a queste sentenze, le posizioni dei due docenti sono state riesaminate con l’obiettivo di riconoscere in Italia il titolo di specializzazione che hanno conseguito all’estero. Questo processo è in linea con le Direttive Europee e segue le indicazioni provenienti dal Consiglio di Stato.

Ebbene, i docenti, entrambi con titoli di specializzazione conseguiti in Spagna (in fase di omologazione in Italia), sono stati inseriti – in un primo momento – nelle graduatorie di supplenza di Prima Fascia GPS (codice insegnamento ADSS, sostegno nella scuola secondaria di secondo grado) della provincia di Roma.

Gli stessi hanno stipulato un contratto a tempo determinato presso l’I.P.S.A.R… RTS di Roma.

Tuttavia, il dirigente scolastico dell’istituto in cui hanno lavorato li ha improvvisamente esclusi dalla I Fascia G.P.S. (graduatoria dei docenti specializzati). Questa decisione è stata presa perché i loro titoli di abilitazione, conseguiti all’estero, “non sono ancora stati validati dal Ministero italiano”.

Secondo i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, tale esclusione viola l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022, nella parte in cui stabilisce che coloro che hanno conseguito un titolo di abilitazione all’estero e hanno presentato domanda di riconoscimento in Italia devono essere iscritti nella I Fascia G.P.S., “con riserva”.

Inoltre, l’esclusione non ha preso in considerazione le decisioni del Tar Lazio Roma, che, allineandosi ai principi stabiliti dalla sentenza n. 22 del 2022 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, hanno ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di riesaminare le pratiche di omologazione in Italia dei titoli abilitativi esteri dei due docenti.

In particolare, l’articolo 7, lettera e, dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022, che regola l’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze (G.P.S.) per il biennio 2022/24, prevede un procedimento specifico per coloro che hanno conseguito un titolo di abilitazione all’estero e attendono il riconoscimento in Italia. Questo procedimento impone l’obbligo di dichiarare la presentazione della domanda di riconoscimento all’ufficio competente, consentendo l’iscrizione “con riserva di riconoscimento del titolo” nella Prima Fascia G.P.S.

Tale meccanismo è stato concepito per consentire il mantenimento della posizione nella graduatoria e la stipula dei contratti, nonostante l’assenza di un riconoscimento formale del titolo da parte dell’autorità italiana.

In conclusione, nonostante i titoli di abilitazione conseguiti all’estero fossero in fase di omologazione, i docenti avrebbero dovuto essere iscritti “con riserva” nella graduatoria, come prescritto dalla stessa Ordinanza.

Come già messo in evidenza, l’atto di esclusione non ha nemmeno tenuto in considerazione le pronunce giudiziarie nominative del Tar Lazio Roma. Tali ordinanze, basate sui principi stabiliti dalla sentenza n. 22 del 2022 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – ottenute dallo Studio Legale Esposito Santonicola – hanno portato all’ordine di riesaminare le pratiche di omologazione dei titoli abilitativi spagnoli acquisiti dai due docenti, impartito al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Alla luce di quanto descritto, i legali Esposito Santonicola, a difesa dei loro assistiti, hanno presentato un ricorso urgente al Giudice del Lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 700 c.p.c., per consentire ai docenti di presentare la domanda per l’assegnazione dell’incarico di docenza attraverso la I Fascia G.P.S. “entro il 31 luglio 2023”.

L’azione dell’amministrazione scolastica avrebbe causato un grave e irreparabile pregiudizio ai ricorrenti, ove esclusi dalle procedure di assegnazione dei nuovi incarichi annuali, per l’anno scolastico 2023/24, dalla I Fascia G.P.S.

A sostegno della domanda di provvedimento cautelare sono state indicate le seguenti ragioni urgenti:

  1. Il decreto P.A. del 6 aprile 2023 prevede una disposizione specifica per gli insegnanti specializzati all’estero, che devono essere inseriti nelle graduatorie per le supplenze (GPS sostegno);
  2. Secondo l’articolo 5, comma 14, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44, se reinseriti nella I Fascia G.P.S., i richiedenti avrebbero l’opportunità di stipulare nuovi contratti per l’anno scolastico 2023/24;
  3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso nota l’apertura delle funzioni per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato “dal 17 luglio al 31 luglio 2023”.

Pertanto, è stato chiesto al Giudice del Lavoro di emettere un provvedimento cautelare “prima del 31 luglio 2023”, che consenta ai ricorrenti di essere reinseriti nella I Fascia G.P.S. Sostegno, al fine di evitare un pregiudizio professionale irreparabile. Un processo ordinario non avrebbe potuto impedire il concretizzarsi del danno alla professionalità dei docenti.

Di fronte a questa problematica, il Giudice del Lavoro di Tivoli, dott. Alessio Di Pietro, ha condiviso le argomentazioni presentate dai legali e ha considerata l’imminente scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione agli incarichi di docenza (31.7.2023). Di conseguenza, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di consentire la partecipazione dei ricorrenti alla procedura finalizzata all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato, ricollocandoli nella I Fascia delle G.P.S della provincia di Roma, per l’insegnamento su posto ADSS Sostegno. Questo provvedimento ha portato grande soddisfazione ai legali Esposito Santonicola e ai loro assistiti.