Nullità della sanzione disciplinare per violazione dell’art. 55 bis II co. D.Lgs. n. 165/2011 per mancato rispetto del termine di preavviso per il contraddittorio.
Il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 597/2016 accoglie l’eccezione di illegittimità della sanzione per mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto per la convocazione del dipendente ex art. 55 bis II co. D. Lgs. N. 165/2011.
Il Tribunale ha ritenuto, infatti, non condivisibile, proprio alla luce dell’entrata in vigore del D. Lgs 150/2009, l’argomentazione del MIUR che invocava una interpretazione orientata –in ragione dell’effettivo esercizio di difesa compiutamente esercitato dalla ricorrente- al superamento della dedotta intervenuta decadenza dallo ius poenitendi. Secondo il Tribunale, il Legislatore, al fine di dare certezza giuridica e garantire la definizione tempestiva dei procedimenti disciplinari, ha sancito che le prescrizioni contenute nell’art. 55 bis della cosiddetta “riforma brunetta” hanno natura di norme imperative inderogabili e, pertanto, la loro violazione comporta la nullità dell’intero procedimento disciplinare.
Il Tribunale di Cassino ha, quindi, dichiarato l’intervenuta decadenza dall’azione disciplinare ed il conseguente annullamento del provvedimento disciplinare dell’avvertimento scritto comminato dal Dirigente scolastico per violazione dell’art. 55 bis secondo comma DLgs 165/2011.