Tribunale di Cassino – Sentenza n. 566-2017 del 26 giugno 2017

Tribunale di Cassino – Sentenza del 26.06.2017

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Reinserimento Graduatorie ad Esaurimento: il reinserimento non è un nuovo inserimento, ma il ripristino di una nuova situazione di fatto già esistente.

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Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 566 del 26/06/2017 ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Maria Rosaria Altieri diretto ad ottenere il reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Latina a decorrere dalla data di pubblicazione delle Graduatorie per le quali la docente aveva presentato domanda cartacea di reinserimento, poi non accolta (quindi sin dall’agosto del 2014).

Il Giudice, dott.ssa Di Cristinzi, prende in esame la disposizione dell’art. 1, comma 1 bis, L. 143/20014 che consente il reinserimento dei docenti nelle GaE a domanda dell’interessato, ritenendo tuttavia che la cancellazione ivi prevista sia soltanto provvisoria. Ciò in quanto, se è vero che la L n. 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, è altrettanto vero che ha previsto delle “eccezioni alla blindadura” per gli aspiranti inseriti in un percorso formativo garantendone l’inserimento nella medesima graduatoria, in applicazione del principio dell’affidamento.

Orbene, il Giudicante non ha ritenuto plausibile un’interpretazione della norma secondo cui il legislatore avrebbe deciso di tutelare coloro che non vantavano ancora alcun diritto soggettivo all’iscrizione (non essendo ancora in possesso del titolo) ma non anche coloro che tale diritto vantavano, in virtù di un’espressa previsione legislativa. E il silenzio del legislatore su una fattispecie già regolata dalla legge, ritiene il Tribunale, non può essere interpretato come abrogazione della norma, quanto piuttosto come volontà di conservare la disciplina previgente.

In tal senso il comma 605, art. 1, della Legge finanziaria 2007 ha escluso solamente i nuovi ingressi e non è applicabile i reinserimenti di chi nella graduatoria era presente da tempo. Si tratta di istituti diversi. Il reinserimento non è un nuovo inserimento. Non a caso, il reinserimento viene disposto sulla base del punteggio maturato all’atto della cancellazione. Per cui è evidente che non si tratta di un inserimento ex novo, ma del ripristino di una situazione già esistente.

Avv. Maria Rosaria Altieri