Tribunale di Bologna – Sentenza n. 28 del 13 maggio 2016

Ricostruzione carriera – valutazione servizio sostegno ante l. 124/1999

 

Si segnala la recente pronuncia del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, in materia di ricostruzione di carriera per i docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo su posti di sostegno senza essere in possesso del titolo di specializzazione prima dell’entrata in vigore della L. 124/1999.

Con tale pronuncia il Giudice del Lavoro ha accertato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato negli anni scolastici ante 1999, con conseguenziale condanna dell’amministrazione al pagamento della differenza stipendiale.

Il Giudice del Lavoro ha accolto la tesi difensiva secondo cui con la legge 124/1999 il Legislatore ha positivizzato la soluzione interpretativa a cui la giurisprudenza prevalente era già pervenuta sulla base della normativa previgente, ovvero di riconoscere al il servizio pre-ruolo su posti di sostegno in assenza del titolo di specializzazione.

L’art. 7, comma due, della L. 124/1999 (Insegnanti di sostegno), infatti, prevede che: “il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico”.

La costante giurisprudenza aveva già correttamente osservato che anche il quadro normativo precedente all’entrata in vigore della legge n. 124/1999 postulava la valutabilità del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno da docenti in possesso del solo titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra, pur se il servizio fosse stato prestato in carenza del titolo di specializzazione.

Questo in quanto il titolo di specializzazione previsto per il sostegno non corrispondeva e non corrisponde a nessuna classe di concorso per l’abilitazione all’insegnamento e, pertanto, non sembra compatibile con l’art. 3 del d.l. n. 370/1970.

Infatti, tale ultima disposizione normativa considera computabile ai fini giuridici ed economici il servizio non di ruolo sul presupposto che sia prestato con il possesso del “titolo di studio prescritto”.

Inoltre il Giudice ha condannato  gli enti pubblici convenuti al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente.

Avv. Maria Cristina Fabbretti