Trasferimento docenti Fase B. Illegittima assegnazione di posti a docenti partecipanti a fasi successive della mobilità.
Prima e importante sentenza del Tribunale di Bergamo che, accogliendo in pieno le tesi difensive dell’Avv. Angela Randazzo, ha riconosciuto il diritto della ricorrente, partecipante alla fase B, sottofase B1 della mobilità, al trasferimento presso l’ambito di Agrigento.
La sentenza si segnala non solo per essere la prima positiva dell’intestato Tribunale, ma anche per avere finalmente riconosciuto ai docenti assunti in ruolo entro l’a.s. 2014/2015 il diritto di precedenza, precedenza spesso ingiustamente pretermessa allorché, dinanzi a un mancato trasferimento per un’asserita indisponibilità di posti, docenti partecipanti a fasi successive della mobilità ottenevano invece l’assegnazione in uno degli ambiti opzionati dal docente di fase B.
Il giudice del lavoro di Bergamo, dott. Sergio Cassia, ha dunque riconosciuto che “il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili”). E, per l’effetto, ha “accertato il diritto della ricorrente alla mobilità per l’a.s. 2016/17 verso l’ambito provinciale di Agrigento, con ordine di adozione degli atti consequenziali”.