Ancora una pronuncia in materia di mobilità straordinaria. Il criterio meritocratico ed il periculum
L’allegata pronuncia, oltre a confermare l’ormai consolidato orientamento relativo alla interpretazione della normativa di settore (O.M. n. 241/2016, l’allegato 1, art. 6 del CCNI del 08/04/2016 ed art. 98 della L. n. 107/2015) alla stregua del criterio meritocratico e, quindi, privilegiando il punteggio maturato dal docente per ciascuna delle preferenze espresse, risulta particolarmente interessante poiché ordina alle amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di assegnare il docente in una delle sedi disponibili nell’ambito dei movimenti dell’a.s. 2016/2017 in cui è risultato illegittimamente pretermesso.
Ciò comporta che l’ambito territoriale non potrà opporre all’esecuzione dell’ordinanza la mancanza “attuale” della sede illegittimamente pretermessa alla docente in quanto oggi occupata da altro insegnante, ma dovrà necessariamente inserirla nel novero del corpo docenti.
Appurato, infatti, l’errore da parte dell’amministrazione scolastica (ossia il trasferimento nella sede prescelta di insegnante con punteggio inferiore e senza precedenza) l’insegnante danneggiato dovrà essere necessariamente trasferito proprio nell’ambito per il quale aveva diritto al trasferimento.
La pronuncia, inoltre, appare interessante sotto altro aspetto relativo all’attualità del periculum.
Il Giudicante, infatti, accogliendo l’istanza cautelare presentata nel corso di giudizio ordinario in prossimità dello scadere dell’assegnazione provvisoria cui beneficiava l’insegnante, aderisce all’interpretazione del ricorrente e ritiene sussistente il danno, sebbene non attuale, (consistente nell’ingiusto allontanamento dal nucleo familiare), secondo un giudizio prognostico, stante il permanere di una situazione antigiuridica che, allo scadere dell’assegnazione provvisoria, tornerebbe ad essere grave, attuale e non ristorabile.
Avv. Biagio Parmaliana