Tribunale di Avellino – Sentenza n. 215 del 29 febbraio 2016

Mobilità del personale docente – graduatoria di istituto – valutabilità dei titoli biennali erogati da un Consorzio Interuniversitario

Tribunale di Avellino – Sentenza n. 215-2016

NOTA di approfondimento

La controversia è relativa alle operazioni di mobilità del personale docente effettuate nell’a.s. 2006/2007 per l’a.s. 2007/2008. In particolare, sull’attribuzione di 5 punti conferiti ad una docente dal Dirigente Scolastico, nella graduatoria interna d’istituto ai fini della dichiarazione di sovrannumerarietà, per “attestati” di specializzazione post-laurea, di durata biennale, erogati da un Consorzio Interuniversitario. La contestazione del docente dichiarato sovrannumerario verteva sulla circostanza che detti ”titoli” biennali non sono equiparabili ai “diplomi” di specializzazione biennali abilitanti per l’esercizio di una professione.

EXCURSUS NORMATIVO:

Nell’allegato D, III – Titoli Generali, lett. C del CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO SULLA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE stipulato il 1 febbraio 1996, si attribuivano n. 2 punti per ogni corso annuale e 5 punti per ogni corso pluriennale di “specializzazioni ovvero perfezionamenti conseguiti in corsi post-universitari di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli statuti ovvero dall’art. 4 ovvero art. 6 e art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente”.

La disposizione attribuiva un punteggio, con riferimento ai TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE, parimenti alle precedenti OO.MM.

Difatti con il CCNL del 4 agosto 1995, la materia della mobilità professionale e territoriale del personale della scuola (allora) di ruolo, (ora a tempo indeterminato), fu demandata alla contrattazione decentrata in sede nazionale tra il MPI e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.

Negli anni precedenti, a titolo di esempio, l’O.M. n. 300 del 29 ottobre 1986 integrata dall’O.M. N. 326 del 30 ottobre 1987, all’Allegato B bis – IV: Titoli specifici, riconosceva 5 punti alle “specializzazioni conseguite in corsi almeno biennali post-universitari previsti dagli statuti delle Università statali o libere ovvero rilasciati da istituti universitari statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente”.

La norma, nel corso del tempo, come si vede, riconosce costantemente un punteggio alla formazione universitaria post-laurea, purchè si verta nell’ambito delle scienze dell’educazione ovvero delle discipline insegnate dal docente.
Nel corso degli anni la valorizzazione della formazione post-universitaria è comunque stata riconosciuta ai fini della mobilità, pur nel diverso tenore delle norme.

Nell’a.s. 2007/2008, sempre in tema di mobilità, con la Nota prot. n. 344 del 7 febbraio 2006 Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto 15.12.2006 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2006/2007 – Precisazione, si legge che: “ . . .si concorda . . di mantenere in vigore, per le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2007/08, il precedente CCNI sottoscritto il 21 dicembre 2005, che, di conseguenza, viene confermato “in toto” con la sola esclusione delle parole “2006/2007” che devono intendersi sostituite dalle parole “2007/2008“.

Anche in quest’ultimo contratto si tiene in considerazione, in termini di punteggio, la formazione universitaria post-laurea, ed è previsto al punto C) che “ per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-laurea prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente” spettano 5 punti.

La norma deve essere integrata dalle note (11) ed (11 bis) richiamate:
(11) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 – 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
(11 bis) Si ricorda che a norma dell’art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di handicap di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS).
Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.

I CCNI degli anni successivi riprendono, sul punto, la norma del CCNI del 2005.

Nel corso degli anni è cambiata la locuzione nella normativa citata in premessa, in particolare il “titolo di specializzazione” si è tramutato in: “diploma di specializzazione”.

Questa differente denominazione della formazione post-laurea valorizzata ai fini della mobilità del personale a tempo indeterminato ha creato notevole contenzioso ed il Miur, inteso come amministrazione Centrale non fornisce agli Uffici Legali e del contenzioso periferici uniformi direttive sulla differenza tra “titolo” e “diploma” di specializzazione.

La giurisprudenza ha pertanto equiparato l’”attestato” di specializzazione al “diploma”, in virtù del principio sostanzialistico, al di là del nomen juris, principio già fatto proprio altresì dalla Giustizia Amministrativa in controversie analoghe relative a procedure concorsuali.

Avv. Eliana Flores
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