Riconoscimento della retribuzione dovuta per le ore eccedenti ex art. 87 CCNL comparto scuola del 29.09.2007
Il Tribunale di Agrigento con sent. n. 1056/2016, pubbl. il 29.11.2016, ha riconosciuto il diritto della parte ricorrente – coordinatore Provinciale EFS- a percepire, per 12 mensilità in ragione di anno, il compenso per le ore eccedenti stabilito dall’art. 87 CCNL comparto scuola del 29.09.2007 con la maggiorazione ivi prevista, e per l’effetto, ha condannato l’amministrazione convenuta a corrispondere in favore della ricorrente, gli arretrati maturati sul predetto compenso, detratto quanto già erogato a titolo di acconto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Il tribunale di Agrigento è arrivato alla predetta determinazione, specificando come il disposto di cui all’art. 87 cit., non sia stato oggetto di modifica o di abrogazione (espressa o tacita), poiché “valenza modificativa o abrogativa del disposto convenzionale in questione non potrebbe attribuirsi all’art. 4 dell’Accordo nazionale tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le OO.SS. del 18.11. 2009 (…). L’Accordo integrativo in questione, in altri termini, non intende introdurre una disciplina innovativa rispetto a quella posta dal CCNL del comparto scuola (..), ma si limita a delineare i criteri utili per la ripartizione dei fondi della scuola in favore del personale docente, impegnando i finanziamenti all’uopo destinati sulla base di una previsione di spesa, che potrebbe anche non corrispondere all’esborso effettivo a carico dell’amministrazione scolastica, quantificabile nel suo esatto ammontare solo a consuntivo(…).”
Avv. Viviana Di Nunno