Tre sentenze gemelle del Tribunale di Palermo confermano i diritti dei docenti caregiver

Con tre sentenze gemelle recanti tutte la data del 5 novembre 2020, il Tribunale Civile di Palermo, Sezione Lavoro, ha confermato il suo significativo orientamento in materia di Legge 104/1992 e dei diritti dei docenti ad essa connessi.

È l’annoso caso dei trasferimenti in seguito a domanda di mobilità volontaria, quelli per cui la Contrattazione Collettiva ha inspiegabilmente negato – ai soli docenti della mobilità interprovinciale – il diritto di precedenza ex art. 33 comma 3 per essere referenti unici- cd  caregiver –  di un familiare disabile fragile, affetto da handicap non rivedibile.

Orbene, in seguito ai ricorsi presentati dallo studio Legale Fasano di Palermo, il Tribunale adito con sentenza di accoglimento totale ha dichiarato l’illegittimità della condotta del MIUR condannandolo a decretare, per il mezzo delle competenti amministrazioni scolastiche periferiche, gli USR, l’immediato trasferimento del docente ricorrente, presso una scuola ubicata nell’ambito di residenza del disabile.

Ecco uno stralcio dei provvedimenti:

rilevato che, infine, deve osservarsi che il Ministero convenuto nulla ha dedotto circa la esistenza di un eventuale interesse pubblico che sarebbe stato ostativo del chiesto diritto di precedenza, neppure in ordine alla eventuale indisponibilità di posti negli Istituti e negli Ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda;

-rilevato che, pertanto, deve affermarsi il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio collegato al diritto di preferenza ex art. 33 lege n. 104/1992, con le relative conseguenze in ordine alla individuazione dell’ambito di assegnazione.

Una condotta del tutto contraria quindi al dettato di cui agli articoli 33 della Legge 104/1992 e dell’articolo 32 della Costituzione.

Una precedenza, indi, che rappresenta un diritto del ricorrente, come documentato domanda ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e preferenze allegata alla stessa che, l’art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che: “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Palermo, addì 12/11/2020      

Avvocati Angela Fasano e Stefania Fasano