Tribunale di Bologna – Ordinanza del 05.05.21
Si segnala la allegata recente pronuncia del Tribunale di Bologna che ha accertato il diritto di parte ricorrente al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età.
L’’amministrazione scolastica aveva collocato a riposo parte ricorrente applicando le previsioni del Decreto Legge N°90/2014, convertito in Legge N°114/2014, che ha disposto l’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni oltre il limite di età, con limitate esclusioni finalizzate al raggiungimento della minima anzianità contributiva.
A seguito di tale modifica legislativa, volta a favorire il ricambio generazionale del personale nelle pubbliche amministrazioni, al raggiungimento dell’età limite ordinamentale, l’amministrazione pubblica deve obbligatoriamente collocare a riposo d’ufficio il dipendente.
Tuttavia, eccezionalmente, in alcuni casi , l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente anche oltre il limite ordinamentale per la permanenza in servizio.
Ciò si verifica, in particolare, laddove, al compimento dell’età limite ordinamentale o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, il lavoratore non abbia raggiunto il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione.
In tali casi, come sancito dalla Corte Costituzionale nelle sentenze N°282 del 1991 e N°33 del 2013, l’Amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite, per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione, non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età.
Pertanto, il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso ex art. 700 cpc proposto e ordinato al Ministero dell’Istruzione l’immediata riammissione in servizio, con condanna alla rifusione delle spese del giudizio.