Tribunale di Como – Ordinanza del 04.07.22
Il Tribunale di Como – Sez. Lavoro dispone il trasferimento immediato, dalla Lombardia in Sicilia, di una Dirigente Scolastica – referente unica di parente in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992, illegittimamente pretermessa dall’USR Sicilia nelle operazioni di mobilità interregionale a.s. 2020/2021.
Con ordinanza cautelare ante causam ex art. 700 cpc del 4 luglio 2022 il Tribunale di Como – Sez. Lavoro ha accolto integralmente il ricorso d’urgenza proposto da una Dirigente Scolastica la quale – con l’assistenza dell’Avv. Sergio Algieri del foro di Cosenza – ha reclamato il riconoscimento del proprio diritto al trasferimento nei ruoli della dirigenza scolastica della Regione Sicilia (dalla Lombardia, ove presta servizio) siccome referente unica di parente in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992. In particolare, col proposto ricorso è stato censurato l’operato dell’USR Sicilia là dove nelle operazioni di mobilità interregionale a.s. 2020/2021 aveva ritenuto di attribuire priorità, quindi una posizione poziore, ai dirigenti scolastici in scadenza di contratto (ex art. 9 co 4 CCNL 2010) a scapito di coloro che, come la ricorrente, vantavano la precedenza di cui all’art. 33 comma 5 legge 104/1992.
Pertanto, accogliendo totalmente le argomentazioni difensive della ricorrente, il Giudice del Lavoro di Como ha statuito che, rispetto alle operazioni di mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici, “il ccnl … non ha stabilito per quest’ultima fase alcuna priorità nella selezione di coloro che presentano domanda di mobilità alla scadenza dell’incarico, i soli legittimati in via ordinaria, ex art 9 co 4 ccnl 2010, rispetto a coloro che siano autorizzati a presentarla in via eccezionale, cioè in pendenza di contratto, come nei casi previsti dagli artt. 21, co. 2 e 33, co. 5, L. 104/1992 (legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili), normativa espressamente richiamata nella nota M.I. del 05.06.2020 e nella circolare USR del 17.06.2020 … All’interno della mobilità interregionale, nessuna priorità è prevista per chi presenti la domanda alla scadenza dell’incarico, rispetto a chi sia autorizzato, seppur in via eccezionale, a presentarla in pendenza di contratto … Non pare quindi possibile assegnare al requisito richiesto per partecipare alla mobilità interregionale, la scadenza del contratto, che rileva ai soli fini della legittimazione alla domanda, una valenza anche sostanziale, nella successiva comparazione delle domande degli altri aspiranti alla medesima sede, in mancanza di un’espressa previsione della contrattazione collettiva in tal senso, a discapito di coloro che, in quanto beneficiari della l. 104/1992, oltre a essere a essere legittimati in via straordinaria alla domanda di mobilità anche in pendenza di contratto, vantano pure una preferenza nella scelta della sede prevista addirittura per legge”.
Conseguenzialmente, ha disposto “l’immediato trasferimento (della ricorrente – ndr) in uno degli ambiti della regione Sicilia, indicati nella domanda di mobilità interregionale per l’a.s. 2020/2021”.
Avv. Sergio Algieri