La Settima Sezione del Consiglio di Stato, con la recente Sentenza n. 3978 del 19 maggio 2022, ha integralmente accolto l’appello proposto dallo Studio Legale Naso & Partners, stabilendo l’assoluta illegittimità delle motivazioni contenute nel provvedimento di rigetto del Ministero dell’Istruzione relativo al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna.
In precedenza, una docente in possesso sia dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria che del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, aveva ricevuto il provvedimento di rigetto della sua istanza di riconoscimento per il sostegno, in quanto non aveva prodotto all’Amministrazione il certificato “Acreditación”.
Il TAR del Lazio aveva inizialmente respinto il ricorso, affermando che tale rigetto era da ritenersi corretto in quanto – in assenza del certificato “Acreditación” – l’Amministrazione competente per tale procedura di riconoscimento non sarebbe stato il Ministero dell’Istruzione, bensì il Ministero dell’Università e Ricerca.
Con la recente Sentenza n. 3978 del 19 maggio 2022 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello con la seguente motivazione: “la ricorrente ha dichiarato fin dal primo grado del giudizio, e ribadito anche nell’ultima memoria defensionale datata 21 novembre 2021, di avere conseguito in Italia l’abilitazione all’insegnamento su posto comune.
Pertanto, è su tale titolo abilitante che si va ad innestare il corso di specializzazione universitario conseguito all’estero, con conseguente applicazione dell’invocato d.m. n. 249 del 2010”.
Tale recente pronuncia del Consiglio di Stato, secondo gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia, assume rilevante importanza in quanto – smentendo in radice la tesi sostenuta dal Ministero dell’Istruzione – ha affermato il pieno diritto dei docenti già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento di poter validamente richiedere alla predetta Amministrazione il riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero.
A questo punto il Ministero dell’Istruzione, secondo quanto stabilito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, dovrà necessariamente provvedere a riesaminare la domanda di riconoscimento presentata dalla ricorrente, tenendo altresì conto della disciplina contenuta nel decreto ministeriale n. 249 del 2010 e motivando specificamente circa l’equivalenza fra il percorso specializzante conseguito in Spagna e analogo corso di specializzazione previsto dall’Università italiana.
Avv. Valerio Lancia