TAR Veneto – Sentenza. n. 5432 del 30-10-2003

Trasferimento alunni – nulla osta – diniego – “non eccezionalità” delle ragioni addotte dall’interessato – legittimità – sussiste.

 

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Sentenza. n. 5432/03

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Mauro Springolo Consigliere
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

In forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso n. 2191/2003 proposto da xxx e xxx genitori di xxx, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Cartia e Cinzia Mella con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, la Scuola Media Statale “X”, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, la Scuola Media Statale “Y”, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Dirigente pro tempore, il Centro Servizi Amministrativi di Padova, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, nella sua sede di Venezia, Piazza S. Marco n. 63;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 2990/FP, del 17.9.2003, a firma del Dirigente Scolastico, della Scuola Media Statale “X”, a mezzo del quale è stato negato il rilascio del nulla osta per il trasferimento dell’alunno xxx dalla Scuola Media X alla Scuola Media Y; del provvedimento prot. n. 3369/FP/DI, del 4.10.2003, a firma del Dirigente Scolastico, della Scuola Media Statale “Y”, ricevuto dai ricorrenti il 6.10.2003, a mezzo del quale viene intimata l’esibizione del nulla osta al trasferimento rilasciata dalla Scuola di provenienza, pena la cessazione della possibilità di frequenza presso la Scuola Media Y a far data dal 15.10.2003;
Visto il ricorso, notificato il 10.10.2003 e depositato presso la Segreteria il 30.10.2003 con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero depositato il 30.10.2003;
Visti gli atti della causa;
visto il decreto Presidenziale n. 556/2003 del 14.10.2003 con cui è stata accolta l’istanza cautelare provvisoria presentata dalla parte ricorrente;
Uditi alla camera di consiglio del 30 ottobre 2003 (relatore il Consigliere Rovis), l’avv.to Mella per i ricorrenti, e l’avv.to dello Stato Brunetti per il Ministero;
Rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contradditorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
sentite sul punto le parti costituite;
richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

considerato

che – atteso che l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inteso nella sua essenzialità, senza inutili e fuorvianti formalismi – l’oggettiva ed immediata rilevabilità delle ragioni sottese all’operato dell’Amministrazione esclude che possano ravvisarsi carenza dell’atto sotto il profilo motivazionale;
che nel caso di specie il diniego dell’Amministrazione risulta chiaramente motivato con riferimento alla “non eccezionalità” delle ragioni addotte dall’interessato per ottenere il nulla osta: ed invero non possono ragionevolmente ritenersi eccezionali – l’eccezionalità, infatti, implica l’anormalità della vicenda dedotta, che, peraltro, deve essere obiettivamente riscontrabile – né l’affermata, propria insoddisfazione della soluzione didattica prospettata dalla scuola (cfr. l’istanza 15.9.2003: trattasi, evidentemente, di una valutazione soggettiva e, quindi, opinabile), né le non meglio precisate “nuove inderogabili necessità di carattere organizzativo familiare” (cfr. l’istanza integrativa del 17.9.2003);
che, pertanto gli impugnati atti sono immuni dai denunciati vizi;
che, dunque, il ricorso è infondato e va respinto, le spese potendosi essere compensate.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
lo respinge
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2003.

Il Presidente L’Estensore
Il Segretario