TAR Veneto – Sentenza n. 2691 del 05-09-2008

Nessuna disposizione conforta la tesi che l’esito dell’esame di maturità non dovrebbe dipendere solo dal suo svolgimento, e che le prove d’esame, pur rilevanti, non potrebbero pregiudicare la promozione di un candidato che abbia avuto un curriculum più che sufficiente.

Difatti l’esito delle prove dell’esame di maturità è determinante per la promozione, mentre il curriculum rileva attraverso i crediti formativi, acquisiti durante gli anni di studio, e inclusi nel computo del punteggio dell’esame stesso.

 

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Sent.n. 2691/08

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Marco Buricelli Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1425/08, proposto da Xxx Xxx, rappresentata e difesa dall’avv. F. Acerboni, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S. Croce, 312/A;
CONTRO
l’Amministrazione dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge,
per l’annullamento del giudizio di non maturità della ricorrente, e degli atti a quello presupposti.
Visto il ricorso, notificato il 17 luglio 2008 e depositato presso la Segreteria il 22 luglio 2008, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’istruzione;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 31 luglio 2008 (relatore il consigliere avv. A. Gabbricci), l’avv. Acerboni per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Gasparini per la P.A. resistente;

considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti.

1.1. La studentessa Xxx Xxx ha frequentato tra il 2007 ed il 2008 l’ultimo anno scolastico presso il liceo classico Franchetti di Venezia Mestre; è stata quindi ammessa all’esame di maturità, che non ha però superato, ottenendo il punteggio conclusivo di 51/100, contro un minimo utile di 60.

1.2. La candidata ha perciò impugnato il giudizio negativo con il ricorso in esame, adducendo carenza di motivazione sotto svariati profili, contraddittorietà tra il giudizio dell’esame e quello precedente di ammissione, e disparità di trattamento.

1.3. Si è costituita l’Amministrazione dell’istruzione, replicando analiticamente e concludendo per la reieizione.

2.1. Il primo motivo concerne la prova di versione dal greco antico.
La commissione, esprimendo un giudizio estremamente negativo, non avrebbe considerato che il testo consegnato conteneva un refuso, essendo stato omesso un pronome, asseritamente determinante per la comprensione del testo.
Ora, è ragionevole presumere – né il ricorso dimostra il contrario – come un simile refuso possa influire sulla traduzione della singola frase che lo contiene; viceversa, l’elaborato della Xxx, prodotto in giudizio, è disseminato in ogni sua parte di segni critici, apposti durante la correzione, da cui si desume che la candidata non è stata in grado di volgere correttamente pressoché l’intero testo assegnato.
Il refuso si presenta allora sostanzialmente irrilevante, rispetto al giudizio finale sulla prova, coerente con il suo pessimo svolgimento: tanto più che, come si ammette in ricorso, il refuso fu individuato e comunicato ai candidati almeno un’ora prima della fine della prova.

2.2. Il secondo motivo procede dalla tesi che l’esito dell’esame di maturità non dovrebbe dipendere solo dal suo svolgimento: le prove d’esame, pur rilevanti, non potrebbero pregiudicare la promozione di un candidato che abbia avuto un curriculum più che sufficiente.
In realtà, nessuna disposizione stabilisce quanto la ricorrente afferma: l’esito delle prove dell’esame di maturità è determinante per la promozione, mentre il curriculum rileva attraverso i crediti formativi, acquisiti durante gli anni di studio, e inclusi nel computo del punteggio dell’esame stesso.

2.3. Si può poi anche ammettere che un giudizio di non maturità possa richiedere una motivazione più attenta e circostanziata quando riguardi uno studente particolarmente brillante nel corso dei suoi studi: ma non è questo il caso della Xxx.
In tutti i cinque anni del liceo l’alunna è stata promossa con debito formativo, ed il giudizio d’ammissione – che parla di un curriculum “un po’ faticoso” – è complessivamente di sufficienza (il voto medio è 6,36), un risultato che non è certamente incompatibile con l’esito negativo dell’esame di maturità, che si svolge in un ambiente per gli studenti meno protetto del consueto, con una significativa componente aleatoria.

2.4. La motivazione del punteggio attribuito alle prove scritte trova poi adeguata spiegazione sia nelle griglie di valutazione sia, ancor prima, nei commenti o nei richiami apposti sugli elaborati, perfettamente comprensibili nel loro significato anche per chi non disponga di particolari cognizioni: e ciò vale anche per la terza prova, che, sebbene multidisciplinare, deve essere poi unitariamente giudicata.

2.5. Quanto all’ultimo motivo, l’appartenenza al limitato numero di candidati riconosciuti non maturi nell’ultima sessione, è certamente frustrante per chi ne faccia parte, ma non dimostra che la commissione abbia errato.

3. Il ricorso, in conclusione, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, non sussistendo alcun elemento che ne possa giustificare, in specie, la compensazione.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione, liquidandole in € 1.800,00 per diritti ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 31 luglio 2008.
Il Presidente l’Estensore