Tar Veneto – Ordinanza n. 1011 del 05-11-2009

Normativa antincendio – parametro di 26 persone per aula – prescrizione meramente organizzativa.

 

Il D.M. 26 agosto 1992 stabilisce che, nella determinazione delle misure per l’evacuazione in caso di emergenza, si deve partire dal parametro 26 persone per aula e che, se in specifiche situazioni questo parametro non viene osservato, è necessario adottare degli accorgimenti in modo da assicurare comunque un ordinato esodo in caso di emergenza e darne atto con una dichiarazione; il punto 5.0 di tale decreto non sembra pertanto contenere una prescrizione organizzativa che s’impone in modo immediato e diretto ai dirigenti ed agli Uffici scolastici nel momento in cui essi stabiliscono le classi e gli organici.

 

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N. 01011/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01364/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola (S.N.A.L.S.) di Venezia, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Acerboni, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 312/A;
contro
Ministero Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
nonché Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale, Istituto Statale di Professionale N. 35 T.A. Edison A. Volta, Istituto Progessionale di Istruzione Tecnica e Professionale L. Luttazzi A. Gramsci, Istituto Magistrale Statale Luigi Stefanini, Convitto Nazionale Marco Foscarini, Direzione Didattica Statale F. Grimani, Scuola Materna Noventa di Piave, Scuola Infanzia C. Collodi, Istituto Tecnico Industriale Statale Vito Volterra, Scuola Secondaria I^ Grado L. Schiavinato, Liceo Scientifico Statale G. Galilei, Istituto Comprensivo di Scuola Materna dell’Infanzia Primaria Secondaria I. Nievo e Istituto Comprensivo Edmondo De Amicis non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
A) quanto al ricorso originario:
– della nota 06.04.2009 prot. MIUR/AOODRVE/UFFIII73807/C21 dell’Ufficio Scolastico Regionale avente ad oggetto le indicazioni operative per la formazione dell’organico di diritto del personale docente per l’anno 2009/2010;
– del provvedimento non noto di formazione delle classi e dell’organico per la scuola primaria ( già scuola elementare), in parte qua, limitatamente alla Provincia di Venezia, laddove impone la formazione di classi con più di 25 alunni nonchè della tabella allegata di formazione dell’organico, come risultante dalla informativa dell’Ufficio Provinciale;
– del provvedimento non noto, in parte qua e limitatamente alla provincia di Venezia, di proposta di formazione delle classi e dell’organico della scuola secondaria ( già scuola media e media superiore) laddove impone la formazione di classi con più di 25 alunni e relativo allegato;
di ogni atto dell’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale relativo alla formazione delle classi, laddove impongono e determinano la formazione di classi con più di 25 alunni;
B) quanto ai motivi aggiunti, depositati dalla parte ricorrente in data 06.07.2009:
– di tutti i provvedimenti non noti adottati dall’Ufficio Scolastico Regionale e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di approvazione degli organici di diritto per le scuole della provincia di Venezia, per la parte in cui hanno determinato la formazione di classi con più di 25 alunni ed in particolare per la formazione delle classi prime delle scuole medie superiori: Marco Polo, Franchetti, Maiorana, Benedetti, Giordano Bruno, Morin, Galilei di Dolo, Edison – Volta, Ponti, Mattei, Cini San Giorgio, Liceo Artistico, Foscari, Luzzato, Alberti, Lazzari, 8 marzo, Da Vinci, Pacinotti, Zuccante, Algarotti, Gritti;
– degli atti e delle schede allegate SS13HOSXO40 quali emergono dal sistema informativo relative alle scuole sopra indicate;
C) quanto ai motivi aggiunti, depositati dalla parte ricorrente in data 19.10.2009:
di formazione dell’organico di fatto per la Provincia di Venezia, ed in particolare per la parte in cui determina la formazione di classi con più di 25 alunni ( e con più di 20 alunni di cui uno portatore di handicap) negli Istituti descritti in epigrafe, nonchè i provvedimenti, con noti dei singoli istituti che hanno formato la composizione delle classi con più di 25 alunni, e di classi con più di 20 alunni di cui uno portatore di handicap;.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Pubblica Istruzione;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori F. Acerboni per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Cardin per l’Amministrazione resistente;

Considerato:
– che le doglianze proposte, corrispondenti a quelle già scrutinate dalla sentenza Tar Veneto, Sez. III, 16 febbraio 2009, n. 375, muovono da un’erronea ricostruzione della valenza da attribuire al DM 26 agosto 1992;
– che tale decreto, come chiarito dalla relazione dell’Amministrazione resistente e dalla sentenza citata, stabilisce soltanto che, nella determinazione delle misure per l’evacuazione in caso di emergenza, si deve partire dal parametro 26 persone per aula e che, se in specifiche situazioni questo parametro non viene osservato (potendo così influire sul sistema di evacuazione), è necessario adottare degli accorgimenti in modo da assicurare comunque un ordinato esodo in caso di emergenza e darne atto con una dichiarazione;
– che il punto 5.0 di tale decreto, contrariamente a quanto dedotto, non sembra pertanto contenere una prescrizione organizzativa che s’impone in modo immediato e diretto ai dirigenti ed agli Uffici scolastici nel momento in cui essi stabiliscono le classi e gli organici;
– che non sussistono pertanto i presupposti richiesti dall’art. 21, comma 8^, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1^, della legge 21.7.2000 n. 205;

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, respinge la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Elvio Antonelli, Presidente FF
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore
Marina Perrelli, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2009
IL SEGRETARIO