Minore portatore di handicap in condizione di gravità – Diritto soggettivo alla fruizione delle ore di sostegno scolastico previste dal PEI o da documento equivalente ovvero da diagnosi di disabilità grave – Mancata copertura delle ore – Diritto al risarcimento del danno.
La sentenza in questione riconosce al minore in condizione di grave disabilità (certificata da struttura pubblica) il diritto a fruire di sostegno scolastico per l’intero orario di frequenza, e stabilisce che in mancanza al minore è dovuto il risarcimento del danno.
Il Tribunale Amministrativo evidenzia altresì che la mancata adozione del PEI o di altro documento equivalente non esclude che sulla base della documentazione medica si possa desumere la necessità del sostegno per l’intero orario di frequenza, e precisa che la presenza degli educatori non surroga quella dell’insegnante di sostegno, diversi essendo presupposti e funzioni delle due distinte figure professionali.
Con il precisare questi aspetti Tribunale Toscano offre interessanti spunti di riflessione, nonché fondamentali indicazioni operative, per tutti coloro che si trovano ad operare in questo delicato settore della vita scolastica e censura, sia pure indirettamente, l’operato dell’Amministrazione spesso incline, anche a causa dei tagli subiti dal settore, a non riconoscere ai portatori di handicap quanto loro spetta in attuazione degli ineludibili principi giuridici (e di civiltà, in termini di tutela dei soggetti più deboli) contenuti negli artt. 3, 34 e 38 della Costituzione.