TAR Sicilia – Ordinanza n. 81 del 28-01-2010

Concorso dirigenti scolastici Sicilia – provvedimento di rinnovazione delle prove scritte – sospensione della efficacia – Violazione del principio della conservazione degli atti giuridici – sussistenza – nuova valutazione nel rispetto dell’anonimato – fattibilità.

 

Deve essere disposta la sospensione della determinazione adottata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di avviare il procedimento di rinnovazione delle prove scritte relative alla procedura concorsuale di cui al D.D.G. 22.11.04 (concorso di dirigente scolastico nella regione Sicilia).

Difatti il giudicato di cui alle sentenze nn. 477/09 e 478/09 del C.G.A (di annullamento della suddetta procedura) lascia all’Amministrazione un qualche margine di discrezionalità in sede di riedizione del potere amministrativo.

Pertanto, alla stregua del generale principio della conservazione degli atti giuridici, la concreta portata dell’annullamento va circoscritta, rigorosamente, soltanto agli atti effettivamente toccati dalle accertate illegittimità. Sicché l’annullamento di un procedimento deve limitarsi agli atti viziati ed a quelli ad essi inscindibilmente connessi, ma non anche a quelli (o a quelle fasi) che abbiano una loro indipendenza oggettiva e funzionale.

Nel caso di specie il giudicato formatosi sulle sentenze del CGA nn. 477/09 e 478/09 investe esclusivamente l’attività valutativa che è stata posta in essere dalle due sottocommissioni – nominate successivamente alle date in cui si erano svolte le prove scritte – mentre tutta la precedente attività procedimentale non può ritenersi travolta siccome inficiata da una sorta di invalidità a ritroso, tenuto conto che in sede di rinnovazione del procedimento valutativo delle prove scritte dei candidati è possibile comunque rispettare la regola dell’anonimato.

 

***

 

N. 00081/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00060/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

-sul ricorso numero di registro generale 60 del 2010, proposto da XXX, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriella Deplano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via del Fervore n 15,
contro
-il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliataria per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81,
nei confronti di
-di …… e ……, rappresentate e difese dagli avv.ti Maria Diliberto e Caterina Giunta, con domicilio eletto presso l’avv. Caterina Giunta in Palermo, via Nunzio Morello, 20;
-di ……, …… e ……, non costituiti in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
-di ……………., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Diliberto e Caterina Giunta, con domicilio eletto presso l’avv. Caterina Giunta in Palermo, via Nunzio Morello, 20;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione adottata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di avviare il procedimento di rinnovazione della procedura concorsuale di cui al D.D.G. 22.11.04 risultante dalla comunicazione di avvio del procedimento del 22.12.09, limitatamente alla parte in cui dispone che tale procedimento rinnovativo sia condotto nei confronti di tutti i concorrenti che nel procedimento originario avevano espletato ambedue le prove d’esame;
– del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. AOO.DIRSI.REG.UFF.245 dell’8 gennaio 2010.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti gli atti di intervento ad opponendum di come sopra indicato;
-Visti gli atti di costituzione in giudizio e ricorsi incidentali presentati da …., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Emilia Bonfiglio e Natale Bonfiglio, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Giambrone in Palermo, via P.pe di Paterno’ n. 56;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di …. e di ….;
Viste le memoria difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 il Presidente dott. Nicolo’ Monteleone e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

-RITENUTO che il ricorso si appalesa ammissibile, in quanto, con le sentenze nn. 477/09 e 478/09, il C.G.A. ha fatto espressamente “salvi ovviamente gli ulteriori provvedimenti della Amministrazione”, per cui deve ritenersi che il giudicato abbia lasciato all’Amministrazione un qualche margine di discrezionalità in sede di riedizione del potere amministrativo, e in tal caso, secondo costante elaborazione giurisprudenziale, i nuovi provvedimenti rimangono soggetti all’ordinario regime di impugnazione anche quando si discostino dai criteri indicati nella sentenza (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2007, n. 2527; 20 luglio 2009, n. 4554; sez. V, 23 gennaio 2008, n. 131);

-CONSIDERATO che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, in quanto le perplessità suscitate dalle decisioni del C.G.A. nn. 1064 e 1065/2009, che
– da una parte, ritengono “pacifico” che “l’annullamento giurisdizionale della deliberazione di nomina della commissione giudicatrice di procedure concorsuali produce l’effetto della caducazione di tutte le operazioni di valutazione effettuate da detto organo” e che “l’iter procedimentale non possa essere ripreso dalla valutazione degli elaborati (dell’interessata)”, per cui sembra di capire che la rinnovazione del procedimento concorsuale debba partire, appunto, dalla nuova valutazione degli elaborati di tutti i candidati, essendo stato “travolto” “il complesso delle operazioni poste in essere da entrambe le due sottocommissioni”,
– dall’altra, vi si afferma che “devono essere assunte misure idonee alla rinnovazione dell’intera procedura”, senza, tuttavia, specificare se trattasi della procedura di correzione degli elaborati da parte di una nuova Commissione (come, peraltro, agevolmente si desume dalle sentenze dello stesso C.G.A. nn. 477/09 e 478/09) ovvero della ripetizione ex novo delle due prove scritte del concorso;
non possono che essere risolte alla stregua del “generale principio della conservazione degli atti giuridici operante in tutti i settori dell’ordinamento, ma che nel diritto amministrativo assume una valenza rafforzata, in relazione alle specifiche regole di economicità dell’azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento, per cui la concreta portata dell’annullamento va circoscritta, rigorosamente, soltanto agli atti effettivamente toccati dalle accertate illegittimità”. Pertanto, “in ragione di tale principio, la rinnovazione del procedimento deve limitarsi solo alle fasi viziate ed a quelle successive, conservando l’efficacia dei precedenti atti legittimi del procedimento” (cfr., fra le tante, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 754; sez. V, 28 maggio 2009, n. 3284; 21 gennaio 2001 n. 340 del 21.1.2002; sez. VI n. 422 del 7.2.2004). Sicchè, dovendosi tenere conto del principio secondo il quale “utile per inutile non vitiatur”, l’annullamento di un procedimento deve limitarsi agli atti viziati ed a quelli ad essi inscindibilmente connessi, ma non anche a quelli (o a quelle fasi) che abbiano una loro indipendenza oggettiva e funzionale (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4269);

-CONSIDERATO, altresì, che il suddetto canone è conforme ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa espressi dall’articolo 97 della Costituzione: sarebbe irragionevole ed illogico, nonché contrario ai parametri di efficienza, efficacia, economicità, speditezza ed adeguatezza dell’azione amministrativa annullare interamente un procedimento amministrativo quando soltanto una parte di esso è viziata ed il vizio non ha conseguenze invalidanti su tutti gli effetti che esso è destinato a produrre (in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4983; T.A.R. Lazio, sez. I, 8 maggio 2008, n. 3737, nella quale si ribadisce che “l’annullamento di un atto di procedura concorsuale determina il travolgimento automatico di quelli adottati successivamente e che nello stesso atto trovano il loro presupposto e fondamento. Peraltro, in virtù del generale principio della conservazione degli atti giuridici, nonché di quello ugualmente operante di economicità dell’azione amministrativa e del divieto di aggravio del procedimento, la concreta portata dell’annullamento degli atti amministrativi va limitata esclusivamente a quelli effettivamente toccati dall’accertata illegittimità; pertanto, la rinnovazione del procedimento deve limitarsi solo alle fasi viziate, e, naturalmente, a quelle successive, conservando i precedenti atti legittimi dello stesso procedimento piena efficacia e validità. In altri termini, non è necessaria la completa rinnovazione di tutto l’iter procedimentale, ben potendo mantenersi l’efficacia degli atti anteriori in ordine ai quali non sussistano altre ed ulteriori ragioni demolitorie”);

-RITENUTO che, nel caso in esame, il giudicato formatosi sulle sentenze del CGA nn. 477/09 e 478/09 investe esclusivamente l’attività valutativa che è stata posta in essere dalle due sottomissioni (nominate il 10 febbraio 2006, e cioè successivamente alle date in cui si erano svolte le prove scritte: 25 e 26 gennaio 2006), per cui, sulla base dei citati principi e del pacifico, consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dallo stesso C.G.A. nelle citate decisioni nn. 1064/09 e 1065/09, tutta la precentente attività procedimentale non può ritenersi travolta siccome inficiata da una sorta di invalidità a ritroso;

-CONSIDERATO, ancora, che in sede di rinnovazione del procedimento valutativo delle prove scritte dei candidati è possibile rispettare la regola dell’anonimato, convocando una nuova commissione che dovrà osservare, al riguardo, adeguate garanzie (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2007, n. 2775 – richiamata nelle suddette decisioni nn. 1064/09 – secondo cui detta regola è rispettata con “l’inserimento dell’elaborato da riesaminare fra un numero congruo di elaborati (con un minimo di dieci) estratti fra quelli all’epoca redatti nell’ambito del medesimo concorso, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio o punteggio”); nel caso in esame, detta operazione è, all’evidenza, agevolata dalla integrale correzione di tutti gli elaborati consegnati dai candidati nei predetti giorni 25 e 26 gennaio 2006, che possono essere resi anonimi con pochi accorgimenti (cancellazione dei voti precedentemente attribuiti e dei precedenti numeri identificativi dei candidati, inserimento degli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati);

-RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione sopra descritta, limitatamente alla parte del decreto impugnato (datato 8 gennaio 2010) che prevede la rinnovazione delle prove scritte del concorso in questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione seconda, accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato, nei limiti di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010, con l’intervento dei Signori Magistrati:
Nicolo’ Monteleone, Presidente, Estensore
Cosimo Di Paola, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2010
IL SEGRETARIO