Tar Puglia – Sentenza n. 629 del 21 marzo 2013

 

Il Tar Puglia, nell’annotata sentenza, prende posizione in ordine alla delicata questione della notifica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.

Invero, secondo l’art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”.

Risulta pertanto pacifico che i ricorsi contro atti e provvedimenti della P.A. vadano notificati presso la competente sede dell’avvocatura distrettuale dello Stato.

Secondo il Giudice amministrativo, però, tale regola si riferisce agli atti processuali e alle sentenze, le quali (anche ai fini del passaggio in giudicato) vanno notificate presso l’avvocatura.

Il precetto – e in genere gli atti stragiudiziali- non è ricompreso tra gli atti indicati dal citato art.11 e va pertanto notificato direttamente al Ministero.

Sulla base di tale interpretazione, il Tar ha pertanto dichiarato inammissibile un ricorso per l’esecuzione del giudicato, in quanto il titolo esecutivo era stato notificato presso l’avvocatura distrettuale e non presso la sede del Ministero.

Avvocato Francesco Orecchioni

 

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N. 00629/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01890/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2012, proposto da:
[omissis], rappresentato e difeso dall’avv. [omissis];

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto n. 572 cron. n. 210/11 rep., emesso l’1 febbraio 2011 dalla Corte d’Appello di Lecce nel procedimento R.G.V.G. n. 774/10 ai sensi dell’art. 3 della L. n. 89/2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l’avv. [omissis] e l’avvocato dello Stato [omissis];

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto emesso in data 1/2/2011 e pubblicato il 9/2/2011 nel procedimento n. 774/10 V.G., in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta dal ricorrente per la irragionevole durata del processo instaurato dinanzi alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia (introdotto con ricorso depositato il 17/11/1976 e deciso con sentenza depositata il 25/2/2009, ad oggetto la declaratoria, quale soldato di leva, del diritto all’attribuzione della pensione privilegiata, rigettata in via amministrativa), la Corte d’Appello di Lecce ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in suo favore della somma di € 29.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Con il presente ricorso il sig. [omissis] ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione al decreto citato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile e, gradatamente, rigettato.

All’udienza in camera di consiglio del 21 febbraio 2013 il ricorso è stato assegnato in decisione.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il decreto della Corte d’Appello di Lecce è stato notificato in forma esecutiva, in data 15/9/2011, al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anziché presso la sua sede.

Al riguardo, si osserva che l’art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (“Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”) dispone che:

“Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.

Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.

Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio”.

La norma si riferisce esclusivamente agli atti processuali e alle sentenze che li definiscono (per queste, al fine della decorrenza del termine per l’impugnativa), con esclusione degli atti che hanno natura extragiudiziale ( come precetti ecc. ) che, per i fini perseguiti, debbono essere notificati all’amministrazione presso la sua sede (in tema, cfr. Cons. Stato – Sez. V, del 19 dicembre 2003 n. 19512).

La stessa conclusione può trarsi dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30, che impone alle Amministrazioni di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, da intendersi effettuata presso la sua sede.

In altri termini, la notifica del decreto della Corte di Appello presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato è utile ai fini del passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, primo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (che si riferisce – come detto – agli atti processuali e, per la decorrenza del termine breve di impugnazione, ai provvedimenti che definiscono il giudizio), mentre il titolo esecutivo ai fini dell’adempimento, quale atto stragiudiziale necessario ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30, non rientra nell’ambito degli atti soggetti alla disciplina del citato art. 11 e deve pertanto essere notificato all’Amministrazione nella sua sede.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ma tuttavia sussistono valide ragioni, per la natura della controversia, per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore

Claudia Lattanzi, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2013