Nessuna relazione o rapporto di conseguenzialità può ritenersi esistente tra l’istituzione o meno degli interventi di recupero, ed anche tra le modalità ed efficacia del loro svolgimento, ed il giudizio finale riportato dal singolo studente, atteso che non è configurabile un vero e proprio obbligo giuridico, da parte della Amm/ne scolastica di organizzarli poiché la valutazione in ordine alla opportunità o meno della loro attivazione spetta esclusivamente agli organi scolastici competenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE
Registro Dec.: 586/08
Registro Generale:1532/2006
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
TOMMASO CAPITANIO Primo Ref.
PATRIZIA MORO Primo Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso n.1532/2006 proposto da:
XXX XXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Spina e Luigi Cecinato,
elettivamente domiciliato in Lecce alla Via Plinio,95 presso lo studio di questi ultimi
CONTRO
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE in persona del Ministro in carica
LICEO STATALE “…” DI TARANTO, in persona del Dirigente scolastico,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliati in Lecce alla via Rubichi, 23 presso la sede di quest’ultima
per l’annullamento
-del provvedimento del 10.06.2006 con cui il Consiglio di classe del III Corso A, beni Culturali del Liceo statale “…” di Taranto non ammetteva il ricorrente al quarto corso della scuola media superiore;
-nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi con il provvedimento impugnato e per
la declaratoria
del diritto del ricorrente all’ammissione al quarto anno di corso della scuola media superiore
per la condanna
degli enti resistenti al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, a seguito dell’adozione dei provvedimenti impugnati
Visto il ricorso ed i suoi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Udito nella pubblica udienza del 12 dicembre 2007 il Giudice Relatore dott.ssa Patrizia Moro ed uditi altresì gli avv.ti Pedone in sostituzione dell’avv. Spina per il ricorrente, Colangelo per le Amm.ni resistenti.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente insorge avverso il provvedimento con il quale il Consiglio di classe non lo ammetteva alla classe successiva , deducendo i seguenti motivi di gravame:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZONE DELL’ART.4 DPR 275/99 NONCHE’ DELLE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO SCOLASTICO E SEGNATAMENTE QUELLE SULL’AUTONOMIA SCOLASTICA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’, ERRONEITA’ NEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA INGIUSTIZIA.
Secondo il ricorrente, la decisione del Consiglio di Classe di non ammetterlo al 4° anno di scuola media superiore del Liceo, in considerazione del ripetersi per due anni consecutivi del debito formativo nelle medesime discipline, sarebbe illegittima in quanto, a suo dire, per la non ammissione si sarebbero dovuti verificare tutti i presupposti di cui alla decisione del Collegio dei docenti del 16.5.06, ossia, l’aver riportato gli stessi debiti dell’anno precedente, l’aver esplicitamente abbandonato due discipline, il rifiuto a seguire le strategie messe in atto dalla scuola. A dire del ricorrente, la sua condizione scolastica non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi menzionate, in quanto, pur avendo riportato i debiti formativi dell’anno precedente in lingue straniere e matematica, ha regolarmente frequentato il corso di recupero istituto dalla scuola nel primo quadrimestre e nel mese di aprile avrebbe conseguito la votazione di 4 1/2 in inglese e di 5= in matematica. In subordine, il ricorrente rileva che l’Istituto scolastico non ha adottato i programmi integrativi di recupero per gli studenti con debiti formativi.
L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, insisteva per la reiezione del ricorso.
Nella pubblica udienza del 12 dicembre 2007 la causa è stata riservata per al decisione.
Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.
In via preliminare deve precisarsi che, con riferimento all’attività valutativa del Consiglio di Classe, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, le valutazioni compiute dal Consiglio di classe in sede di scrutinio sono espressione di discrezionalità tecnico-didattica, come tali insindacabili nel merito da parte del giudice amministrativo a meno che non risultino affette da evidenti e macroscopici vizi logici: vizi che, nel caso di specie, non appaiono sussistenti, stante l’articolata motivazione del giudizio finale e dei giudizi analitici nelle materie in questione.
Nella fattispecie, con riferimento alla concreta carriera scolastica dello studente, deve rilevarsi che quest’ultimo, dopo aver riportato i debiti formativi in inglese e matematica relativamente all’anno precedente, nell’anno 2005-06 ha conseguito in matematica su 9 valutazioni : 5 due, 1 tre, 2 quattro, 1 cinque meno meno, mentre in inglese su 8 valutazioni : 3 due, 3 tre, 2 quattro
Tali circostanze evidenziano inequivocabilemente che nelle materie in questione il ricorrente,oltre a non aver superato i debiti formativi, ha concretizzato la situazione delineata nelle ipotesi previste dal consiglio di classe del 16.5.06, avendo riportato i debiti degli anni precedenti ed avendo abbandonato entrambe le discipline, atteso che, non solo non risulta in alcun modo superata o raggiunta la sufficienza , ma le riscontrate insufficienti gravi concretizzano il c.d. abbandono delle studio delle materie in questione; né il Collegio ritiene la valutazione di “cinque meno meno” conseguita in matematica possa aver dimostrato la prospettata inversione di tendenza, atteso che tale relativo miglioramento non ha comunque consentito al ricorrente di raggiungere la sufficienza.
Con riferimento all’ulteriore motivo inerente gli interventi di recupero dei quali il ricorrente lamenta la non attivazione o l’incompleta attivazione nel corso dell’anno, da parte dell’Istituto, è principio generale che nessuna relazione o rapporto di conseguenzialità può ritenersi esistente tra l’istituzione o meno dei detti interventi, ed anche tra le modalità ed efficacia del loro svolgimento, ed il giudizio finale riportato dal singolo studente, atteso che non è configurabile un vero e proprio obbligo giuridico, da parte della Amm/ne scolastica di organizzarli poiché la valutazione in ordine alla opportunità o meno della loro attivazione spetta esclusivamente agli organi scolastici competenti; e, del resto, sarebbe del tutto incongrua e dannosa per lo studente un’ammissione alla classe superiore a dispetto di un’insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla sucessiva fase degli studi) – cfr. T.A.R. Puglia-Bari n° 3997 del 17.9.2002; T.A.R. Campania-Napoli n° 2735 del 13.2.2002; T.A.R. Sardegna n° 705 del 17.6.2002; T.A.R. Toscana n° 1479 del 15.10.2001; T.A.R. Camapania-Napoli n° 1046 del 7.3.2001; T.A.R. Campania-Napoli n° 1220 del 3.5.1999; T.A.R. Emilia Romagna-Bologna n°196 del 16.5.1996.
Le considerazioni espresse consentono al Collegio di ritenere che il consiglio di classe abbia rispettato i criteri di valutazione di fine anno stabiliti dal Collegio dei Docenti e che, indi, il giudizio di mancata promozione dello studente Xxx alla classe superiore, espresso dal Consiglio di Classe nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, sulla base di giudizi analitici in ciascuna materia formulati dai singoli insegnanti, dai quali emerge un’organica valutazione sulle capacità scolastiche dell’alunno e sui risultati complessivi ottenuti nel corso dell’anno, risulta esente dalle censure prospettate nel ricorso.
Il ricorso va quindi respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2007
Dott. Antonio Cavallari – Presidente
Dott.ssa Patrizia Moro – Estensore