Il diritto di accesso non si estende ai nominativi di persone che hanno reso dichiarazioni, in assenza di una utilità specifica alla loro conoscenza per fini difensivi.
L’Amministrazione correttamente oppone la limitazione del diritto di accesso alla conoscenza del nominativo delle persone che hanno reso le dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento, non ravvisandosi ragioni particolari perché il diritto alla riservatezza dei terzi dichiaranti debba soccombere a quello che, allo stato, appare non una esigenza difensiva ma un mero interesse di fatto alla conoscenza dei nominativi celati.