Pretesa allo scorrimento della graduatoria: criteri di riparto della giurisdizione.
Spetta al giudice ordinario la controversia instaurata dal candidato idoneo che aspiri allo scorrimento della graduatoria senza porre in discussione lo svolgimento della procedura concorsuale.
La giurisdizione è del giudice amministrativo solo se la pretesa allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla contestazione della decisione dell’amministrazione di indire un nuovo concorso invece di procedere con lo scorrimento della graduatoria.
A medesime conclusioni sono pervenute le Sezioni unite della Corte di Cassazione ritenendo che appartiene alla giurisdizione del g.o. la controversia relativa alla domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato: infatti, in tal caso si fa valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”; solo quando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al g.a. ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lg. n. 165/2001.