Tar Molise – Sentenza n. 289 del 22 giugno 2012

Sulla libertà incondizionata di scelta dell’insegnamento della religione cattolica a scuola.

 

La libertà religiosa e quella di pensiero attengono ad un diritto assoluto ed indisponibile della persona, con la conseguenza che il consenso con il quale esse vengono esercitate non ha carattere obbligatorio e vincolante, essendo un connotato ontologico dei diritti assoluti della personalità quello della revocabilità del consenso e della indisponibilità del diritto.

La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione,  pertanto, può essere effettuata e modificata in qualsiasi momento dell’anno scolastico, stante la necessità di tutelare supremi principi costituzionali.

(Avv. Marcella Ceniccola)

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