Tar Lombardia – Sentenza n. 3320 del 02-08-2010

Il semplice possesso di un telefono cellulare non integra la fattispecie dell’illecito disciplinare sanzionabile con l’esclusione dagli esami.

 

La questione posta all’esame del TAR lombardo riguarda la nota ministeriale n. 3614 dell’11 maggio 2010, recante disposizioni sugli adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato conclusivo dell’anno scolastico 2009-2010.

In essa si stabilisce che “è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, e che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove”.

Ebbene, secondo i Giudici lombardi la riferita disposizione prescrive il divieto di introduzione e di detenzione dei predetti dispositivi nel corso delle prove scritte, ma sanziona con l’esclusione dalle prove d’esame solo “coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli”.

Vale a dire che al fine di ritenere sussistente il presupposto per l’applicazione della sanzione espulsiva è necessario che il candidato utilizzi l’apparecchio di telefonia mobile per trasmettere all’esterno informazioni circa l’oggetto delle prove d’esame o per ricevere aiuti per l’esecuzione delle prove scritte.

Poiché nel caso di specie al ricorrente non era stato contestato l’utilizzo ma solo il possesso del telefonino la sanzione espulsiva è stata annullata dal TAR.
( Avv. Pietro Siviglia)

 

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(Sentenza riformata da Consiglio di Stato – Sentenza n. 391 del 27 gennaio 2012).