Tar Liguria – Sentenza n. 350 del 29 febbraio 2012

Riconosciuto allo studente disabile il diritto ad ore di sostegno pari alle ore di frequenza.

 

In casi specifici, connotati da una situazione di particolare gravità, l’obiettivo primario di tutelare pienamente il diritto all’istruzione del disabile impone, pertanto, di prevedere un’ora di sostegno per ogni ora di frequenza e non esistono prescrizioni normative che si frappongano all’applicazione di tale soluzione, stante la possibilità prevista dall’ordinamento, in presenza di studenti con disabilità grave, di assumere docenti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni.

È pertanto da riconoscersi il diritto dell’alunno a fruire di attività didattica di sostegno, mediante docenti specializzati, per l’intera estensione della frequenza scolastica settimanale, ossia garantendo piena coincidenza fra le ore di sostegno e le ore di frequenza scolastica del minore.

 

L’accertamento di tale diritto deve essere esteso agli anni scolastici successivi, fino alla conclusione del ciclo di studi, poiché ciò garantisce che il minore possa beneficiare, fin dall’avvio del prossimo anno scolastico, di attività didattiche di sostegno nella misura corrispondente alle proprie esigenze, evitando le disfunzioni che hanno segnato l’avvio del presente anno scolastico.

 

Non può essere accolta la domanda di conferma dell’insegnante o gli insegnanti di sostegno che attualmente seguono il minore fino alla conclusione del ciclo di studi, per garantire la continuità didattica e il completamento dei percorsi formativi avviati.

L’attuazione del principio della continuità didattica non può giustificare la compromissione delle aspirazioni di altri insegnanti, eventualmente in possesso di titolo poziori, al conferimento della specifica cattedra di sostegno né delle opzioni inerenti la scelta della sede di servizio da parte degli insegnanti attualmente incaricati del sostegno, trattandosi di facoltà con cui detti soggetti fanno valere il proprio diritto al lavoro, ossia un posizione oggetto di copertura costituzionale al pari di quella azionata nel presente giudizio.

 

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