Di particolare rilevanza la sentenza del TAR Lazio-Roma n°9792 del 14 luglio 2022 con cui la Sez III Bis del TAR Lazio-Roma, ha accolto il ricorso ad oggetto l’annullamento di un decreto contenente misure compensative che il ricorrente abilitato in Romania avrebbe dovuto espletare. Tale pronuncia secondo l’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma Prof. Diritto Istruzione e Ricerca ISFOA difensore dei ricorrenti –riveste particolare rilevanza, poichè, il Collegio ha preso atto che il decreto aveva fissato misure sproporzionate ed ingiustificate, e dunque illegittime.
Ed infatti, con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto impugnato recante accoglimento parziale dell’istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania, nella parte in cui disponeva le misure compensative, siccome ingiustificate e comunque sproporzionate; degli ulteriori atti indicati nel ricorso principale e per motivi aggiunti.
Per quanto concerne il tirocinio di adattamento se ne prevede la durata di due anni scolastici, per non meno di 600 ore da svolgere presso un Istituto Tecnico del settore economico.
Il tirocinio deve essere funzionale all’adattamento dell’istante e a completare un percorso professionale già svolto in altro paese dell’Unione europea, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti del percorso professionale svolto, nonché al fine di mantenere un determinato livello qualitativo all’interno del corpo docente italiano, conforme alla preparazione ottenuta all’esito del percorso attitudinale svolto in Italia. Tuttavia, nel caso di specie, la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale con conseguente annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato e obbligo per l’amministrazione di rideterminare il percorso professionale necessario nel rispetto dei citati principi.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento con compensazione delle spese di lite alla luce della serialità e dell’entità del contenzioso in oggetto e della sua peculiarità.