Tar Lazio – Sentenza n. 8141 del 26 settembre 2012

Concorso dirigenti scolastici: prova preselettiva esente da censure d’illegittimità.

 

Con recentissima sentenza  (TAR del Lazio sez. III^ bis n. 8141/2012 del 26/09/2012) riferita alla prova preselettiva del concorso per DS, in maniera logica e rigorosa il Consesso Amministrativo Romano ha stabilito la legittimità della prova preselettiva espletata dagli (allora) aspiranti DS su tutto il territorio nazionale.

Ciò ha fatto condannando alle spese i numerosi candidati ricorrenti che, non superando la prova preselettiva, e risultati quindi esclusi dal concorso, avevano appuntato in sede giurisdizionale le loro doglianze.

In particolare sono stati esplicitati, tra gli altri, i seguenti condivisibili principi di diritto:

1) “riguardo al motivo con cui si lamenta che l’amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal formulare quesiti particolarmente complessi (in materia comunitaria, autonomie locali, gestione dell’istituzione scolastica e dell’offerta formativa etc.), va rammentato che la scelta degli argomenti e il grado di difficoltà dei quesiti rientrano nell’ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 18 giugno 2008, n.5986).”;

2) “con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all’esterno dei quesiti – ed invero, ai sensi dell’art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all’identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la “possibilità della comunicazione all’esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate; in ogni caso, a prescindere della considerazione che l’orario indicato non risulta essere stato qualificato in termini di perentorietà dalla normativa richiamata da parte ricorrente, in ogni caso, sul piano logico, va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità, in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 25 marzo 2011, n.1705; Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2009, n.7058; Consiglio Stato sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2832)”;

3) con riferimento alla censura con cui si lamenta la formulazione ambigua, generica o incongrua di taluni quesiti e la risposta inesatta, non pertinente o multipla di altri (650, 151, 1192, 1263, 1539, 2551, 2829, 2831, 3612, 4336, 4039, 4336, 4039, 4176, 3055, 3551, 846, 591, 218, 1397, 2104, 1288, 3419, 4397, 4175, 112, 3500, 3767, 4339, nonché 2434, 2804, 4291) che ad avviso dei ricorrenti dimostrerebbe l’inaffidabilità e l’inidoneità della procedura preselettiva a selezionare i candidati secondo criteri di meritevolezza , va evidenziato che la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente (Tar Lazio, Roma, III Bis, n.5986/2008) è stata superata dalle successive pronunzie in materia sia di questa stessa Sezione che di altri Tribunali amministrativi (T.A.R. Campobasso Molise, 24 febbraio 2010, n. 135; T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 14 gennaio 2010, n.87) e del Consiglio di Stato secondo cui a fronte anche dell’errata formulazione di taluni quiz in una procedura concorsuale, tutti i candidati, non solo i ricorrenti, si sarebbero trovati dinanzi alla medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati con conseguente sostanziale persistenza delle condizioni di par condicio, sia pure nella comune difficoltà ingenerata dall’inconveniente occorso. Più in generale, poi, nelle procedure selettive col sistema delle risposte plurime a quiz, è regola di comune esperienza che il candidato, il quale ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda naturalmente a rispondere in via prioritaria ai quiz sui quali si senta particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quiz per cui nutra dei dubbi (T.A.R. Napoli Campania sez. VIII 14 gennaio 2010 n. 87);

4) con riferimento al rilievo formulato secondo cui lo svolgimento della prova secondo i tempi e le modalità previste (in particolare, la batteria dei 6.000 quesiti veniva pubblicata in data 1 settembre e ad appena 7 giorni dallo svolgimento della prova ne venivano annullati circa 1.000, ritenuti erronei) avrebbe privilegiato le capacità mnemoniche dei candidati piuttosto che selezionare quelli dotati di un minimo livello culturale, va rilevato che, come affermato con riferimento alla preselezione informatica del concorso a posti di Notaio, ha il solo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo, che renda utile la partecipazione al concorso. I suoi contenuti risultano coerenti con la sua natura di prova e, quindi, con la funzione selettiva, cui essa adempie. Pertanto, non appare irragionevole che il legislatore abbia attribuito valore rilevante in tale fase alle attitudini mnemoniche dei candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 4 giugno 2008, n.5484; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 16 aprile 2007, n.3275)”.

I principi sopra delienati potrebbero valere anche per quei concorrenti che, ammessi con riserva a sostenere le successive prove concorsuali in virtù di decreti e/o ordinanze cautelari da parte dei vari TAR regionali ed oggi inseriti nelle gradutorie terminative quali idonei-vincitori (sebbene con riserva) per aver superato le successive prove del concorso, potrebbero venire esclusi dalla procedura a causa del rigetto innanzi al TAR degli originari ricorsi giurisdizionali proposti sulle medesime questioni.

Alla luce di tanto, parrebbe potersi pronosticare analoga sorte per i numerosi ricorsi proposti ed attualmente pendenti innanzi al TAR Lazio che, autorevolmente, ed in linea con gli ultimi pronunciamanti in materia del Consiglio di Stato (adito in sede cautelare) hanno escluso ipotesi d’ illegittimità degli atti inerenti la procedura concorsuale in argomento.

Avv. Giuseppe Policaro

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