Ricorso dinanzi al Tar è finalizzato ad ottenere la valutazione del servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria ai fini dell’attribuzione del punteggio per la mobilità 2019/2020 – difetto di giurisdizione.
Il TAR per il Lazio sede di Roma in merito al ricorso finalizzato ad ottenere la valutazione del servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria ai fini dell’attribuzione del punteggio per la mobilità a.s. 2019/2020, in data 20.06.2019 con la sentenza n. 8094-2019 ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
La sentenza è molto interessante in virtù di molteplici profili:
- Il TAR ha mutato orientamento, difatti, le spese del giudizio sono state compensate in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza, all’uopo si evidenzia che in precedenza l’orientamento del TAR era positivo nell’accogliere i ricorsi e, quindi, nel ritenere la propria giurisdizione (tra le tante n. 12628/2018 del 31.12.2018);
- il TAR ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (del 10.04.2018 n. 8821) che ha sancito che «In relazione al personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario del Ministero dell’istruzione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sui criteri per l’assegnazione dei posti nell’ambito della procedura di mobilità trattandosi della fase esecutiva del rapporto di lavoro». Quindi, secondo il TAR la mobilità ha natura di atto di micro–organizzazione (vale a dire quegli atti organizzativo-gestionali aventi natura privatistica);
- il TAR ha ritenuto che l’O.M. n. 203 del 9.3.2019 – recante disciplina della mobilità del personale docente, educativo e ATA – poiché richiama direttamente il C.C.N.I. indica che è esclusivamente la volontà pattizia (il C.C.N.I.) a regolare e ordinare lo svolgimento della procedura di mobilità.
(Foro di Salerno)