Tar Lazio – Sentenza n. 8086 del 04 settembre 2013

Concorso DS: illegittima la clausola del Bando dei cinque anni di ruolo.

 

Con sentenza n. 8086-2013 il TAR del Lazio sez. III^ Bis di Roma depositata il 04/09/2013, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea intervenuta tra il 2011 ed il 2012 in materia di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo determinato, ha così statuito:

… va esaminata la questione della incidenza delle conclusioni della Corte di Giustzia sulla fattispecie disciplinata dall’art. 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 che definisce le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici fissandone i principi tra i quali quello del requisito, in capo al personale docente educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di laurea, della maturazione dopo la nomina in ruolo di “…servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni”.

L’approdo della Corte di Giustizia, con la sentenza (dai ricorrenti conclamamata) pubblicata in data 8/9/2011 e intervenuta sul procedimento C-177/10 cui sono seguite altre pronunce della stessa Corte parimenti dagli attuali deducenti evidenziate, si staglia nella considerazione, enunciata nelle stesse pronunce, che osta a che “ i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un’Amministrazione pubblica non vengono presi in considerazione ai fini dell’accesso di quest’ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo…, a meno che la esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive…”.

Ciò perché “…il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva”.

Il Collegio ritiene di formulare definitiva adesione al principio affermato nella suindicata decisione pubblicata in data 8/9/2011 che, come già rilevato, è stata confermata anche con successiva decisone della stessa Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2012.

Ed invero il punto incisivo della vicenda costituito dalla esistenza di derogatorie “ragioni oggettive” si è andato progressivamente chiarendo anche sulla base di costanti affermazioni della Corte di Giustizia.

E’ stato ritenuto che neppure basta a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato il fatto che tale differenza è stata prevista da una norma nazionale generale e astratta quale una legge o un contratto collettivo.
Si esige invero, a pena di evitare una ingiustificata situazione di diversità di trattamento, che emerga una situazione giustificativa costituita dalla esistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguano la condizione di lavoro in questione nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare: se detta disparità risponda ad un bisogno reale; se sia idonea a conseguire l’obbiettivo perseguito; e se sia necessaria a tal fine.

I suddetti elementi, secondo l’insegnamento della Corte di Giustizia, devono risultare dalla particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche delle mansioni stesse.

Ciò sta a significare, ad avviso del Collegio, che alla non ammissibilità, sempre ai fini che qui interessano, del rapporto temporaneo con quello indeterminato può pervenirsi non già sulla base della mera rilevanza di una naturale diversità dei rapporti ma soltanto ove si configuri una emergente situazione che abbia imposto il ricorso a soluzioni di durata necessariamente temporanea e che deve trasparire da indicazioni rinvenibili nello stesso modulo di assunzione.
Situazione tale non ricorrente nel caso di specie in cui i rapporti temporanei ovvero a tempo determinato attengono alla impostazione di insegnamento effettuali nell’ambito di istituzioni scolastiche.“.

Sulla scorta delle suddette motivazioni, ha accolto il ricorso collettivo dettando le seguenti condizioni:

In conclusione la impugnativa proposta con il ricorso introduttivo seguito dai successivi motivi aggiunti avente ad oggetto la esclusione dalla procedura preselettiva per la partecipazione al concorso di cui trattasi viene a trovare possibilità di accoglimento per quelli tra i ricorrenti che versini nelle seguenti condizioni:
a)abbiano svolto insegnamenti in posizione non di ruolo a tempo determinato anche prima della assunzione con contratti a tempo indeterminato per periodi utili ai fini del raggiungimento dei complessivi cinque anni che si richiedono;
b)hanno superato le prove dello stesso concorso (preselettive e successive) cui abbiano comunque partecipato anche in virtù dei provvedimenti intervenuti nella fase del giudizio cautelare;
c)abbiano presentato, in riferimento ad apposita censura formulata nel ricorso introduttivo, domanda di ammissione anche in forma cartacea, nei quali sensi il Collegio ritiene definibile la stessa censura che i ricorrenti hanno formulato sin dal ricorso introduttivo (secondo motivo).

Detta isolata pronuncia, a parere dello scrivente, rappresenta un importante approdo sulla questione che dovrebbe essere tenuta in considerazione dal M.I.U.R. nei futuri bandi di concorso per D.S.

Avv. Giuseppe Policaro