Tar Lazio – Sentenza n. 7262 del 23-07-2008

TAR Lazio – Sentenza n. 7262/2008

 

Le valutazioni sulla preparazione degli studenti sono espressione di valutazioni di natura tecnico/didattica non sindacabili nel merito se non in caso di manifeste contraddizioni o illogicità nel procedimento.

Nel caso di impugnazione di valutazioni provenienti da Commissione di maturità, non è sufficiente contestare vizi di natura formale della valutazione negativa espressa potendo questa risultare illegittima solo qualora si possa dimostrare che, a causa dei lamentati vizi della specie su riferita, la determinazione e/o il giudizio finale risultassero irrimediabilmente infirmati per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti ovvero, ancora, per illogicità manifesta.

 

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater

composto da
dr. Mario Di Giuseppe Presidente
dr. ssa Linda Sandulli Consigliere
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.
ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 8009/2006 R.G. proposto da A. M., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Magnani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. C. Andreozzi in viale delle Milizie n. 76;
contro
– MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– COMMISSIONE ESAME 2005/06 C/O LICEO SCIENTIFICO PARITARIO S. GIUSEPPE, in persona del Presidente p.t.;
l’annullamento
della prova orale dell’esame di Stato 2005/2006 conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore per il conseguimento della Maturità Scientifica, sostenuta dal candidato A. M. innanzi la Commissione di esame n. 345 sez. B in data 30.6.2006 nonché del certificato finale (scheda personale) di 45/100 conseguito all’esito della sessione degli esami e della impugnata delibera di non promozione del candidato adottata dalla commissione esaminatrice in data 5 luglio 2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 9 aprile 2008 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi l’avv. Magnani per il ricorrente e l’avv. dello Stato L. D’Ascia per la parte resistente.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

 

FATTO

Con il presente gravame il ricorrente impugna il mancato superamento della prova orale e della non promozione all’esame di maturità scientifica.
Il ricorso è affidato alla denuncia di cinque motivi di gravame relativi alla violazione delle disposizioni in materia, difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto diversi profili.
L’Amministrazione si è formalmente costituita in giudizio depositando i verbali e gli atti della Commissione.
Con ordinanza n. 5040 del 7 settembre 2006 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento.
All’udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

 

1. Il ricorrente premette in punto di fatto:
— di essere stato l’unico della sua classe a non aver superato l’esame di Stato per la Maturità Scientifica dell’anno scolastico 2005/2006 — della classe V B del Liceo Scientifico Paritario “S. Giuseppe” di Grottaferrata (RM) — avendo conseguito quarantacinque/100 (di cui 26/45 per prove scritte:, 10/45 per prove orali, e 9/20 per il Credito Formativo)
— che, sia per la prima che per la seconda prova scritta, ai singoli punteggi finali (rispettivamente di nove/quindicesimi e di otto/quindicesimi) non corrispondevano correzioni di sorta sull’elaborato;
— che la griglia di valutazione generale per la terza prova scritta (per cui aveva conseguito il punteggio di 9/15 calcolato sommando gli esiti degli elaborati riguardanti diverse aree disciplinari sarebbe affetta da incongruenze per quanto riguarda la valutazione delle scienze naturali, dal momento che il punteggio numerico assegnato al candidato (punti 4) non corrisponderebbe alla valutazione (6 punti) sulla medesima prova che risulterebbe essere stata sufficiente;
— che la mancanza di motivazioni a verbale circa le attribuzioni di punteggio e di correzioni all’interno degli elaborati, impedirebbero di venire a conoscenza degli errori oggettivi eventualmente commessi in sede di prove scritte;
— che, alla fissazione di indicatori per le prove orali (conoscenze generali specifiche, capacità di utilizzare e collegare le conoscenze ed approfondire gli argomenti, competenze linguistiche) del tutto apodittici e generici non sarebbero state fornite le modalità di svolgimento del colloquio;
— che l’argomento del colloquio orale scelto dal ricorrente era “Lo stato di natura e la lotta per la vita”; e coinvolgeva le seguenti discipline: scienze naturali, storia, italiano, latino, arte, inglese, fisica e matematica.

2. Per ragioni di economia espositiva devono essere confutati, in quanto profili di una censura sostanzialmente unica, i seguenti profili:
2. 1. Con il primo motivo si lamenta che in violazione dell’art. 5 comma 9 del DPR n.323 del 23 luglio 1998 e degli artt. 15, art.16 comma 7, e 19 dell’O.M. n.22 del 20.2.2006 nessuna motivazione è stata addotta sia con riferimento alle prove scritte sia con specifico riguardo al colloquio conclusivo sia infine con riferimento al complessivo giudizio di inidoneità impedendo al ricorrente di capire quali errori abbia compito. Le motivazioni sarebbero richieste non solo in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta bensì per tutte le operazioni stesse di correzione delle prove scritte nonché quelle relative all’espletamento del colloquio.
2.2. Con il quarto motivo si lamenta la l’illegittimità della non promozione per l’omessa indicazione a verbale delle modalità di svolgimento del colloquio e della definizione dei criteri di conduzione e di valutazione dello stesso.
La commissione si sarebbe limitata ad individuare gli indicatori (rispettivamente conoscenze generali specifiche, capacità di utilizzare e collegare le conoscenze ed approfondire gli argomenti, competenze linguistiche) in via del tutto apodittica e generica con riferimento ai soli criteri di conduzione e valutazione ma non avrebbe aggiunto quelli prescritti per la necessaria individuazione delle modalità di svolgimento del colloquio
L’omessa indicazione delle modalità di svolgimento del colloquio, implicherebbe una totale opacità nell’agire della commissione in violazione dei principi stessi di buon andamento e trasparenza dell’agire amministrativo.
2.3 Con il quinto motivo si lamenta l’illegittimità e l’inefficacia delle griglie di valutazione della prova orale approntata dalla commissione che sarebbe stata una mera trasposizione nella griglia dei criteri di valutazione individuati nel verbale rLl4 del 29.6.2006. La griglia risulterebbe essere incompleta, imprecisa e mal formulata dal momento che sarebbe stata basata su tre soli indicatori (1. Conoscenze generali specifiche; 2. capacità di utilizzare e collegare le conoscenze ed approfondire gli argomenti; 3. competenze linguistiche). In luogo di accorpare in pochi indicatori la valutazione, la griglia avrebbe dovuto essere articolata in modo diverso e tale da consentire una valutazione non soltanto delle competenze linguistiche tout court ma anche della capacità di utilizzare il linguaggio specifico di ciascuna disciplina.
Sarebbe poi stata omessa qualsiasi valutazione in ordine alle capacità del candidato di formulare un proprio giudizio critico sugli argomenti affrontati nonché quella inerente le capacità di rielaborazione dello studente, dando così prova di scarsa attenzione alle necessità di completezza ed oggettività di una corretta valutazione in sede di esame.
2.4 L’assunto va complessivamente respinto.
I profili attinenti all’asserita insufficienza del solo voto numerico ad integrare la motivazione del procedimento sono infondate, oltre che inconferenti.
E’ infondata in quanto nelle griglie di valutazioni all’espressione numerica è accoppiata una valutazione. Ad esempio, per la prima prova scritta, il voto ” 4″, è accoppiato al giudizio di “mediocre” che, relativamente alla “Aderenza alla traccia, alla coerenza ed originalità” corrisponde al giudizio” Ha capito e sviluppa la traccia, ma mostra una conoscenza limitata dell’argomento, sviluppa con modesta rielaborazione”.
Si tratta di un giudizio seppur preconfezionato che, sulla base della comune esperienza appare del tutto logico, e coerentemente posizionato e graduato nell’ambito di sei livelli di valutazione.
Ciò posto, il motivo è anche inconferente.
In linea generale si osserva che, come la Sezione ha avuto più volte modo di rilevare, la giurisprudenza maggioritaria, dalla quale il Collegio non ha ragioni per discostarsi, ha sempre affermato che, le valutazioni sulla preparazione degli studenti sono espressione di valutazioni di natura tecnico/didattica non sindacabili nel merito se non in caso di manifeste contraddizioni o illogicità nel procedimento (cfr. infra multa ad es.: Consiglio Stato, sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 213 ; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 18 settembre 2003, n. 11955; T.A.R. Sardegna, 15 luglio 2002, n. 882, T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 20 settembre 2004, n. 6506; ecc.).
In tale direzione anche le eventuali irregolarità dei verbali e degli atti della commissione finiscono per essere del tutto irrilevanti quando è manifesto che la bocciatura è esclusivamente il frutto di impegno nello studio complessivamente insufficiente. Nel caso di impugnazione di valutazioni provenienti da Commissione di maturità, non è dunque sufficiente contestare vizi di natura formale della valutazione negativa espressa potendo questa risultare illegittima solo qualora si possa dimostrare che, a causa dei lamentati vizi della specie su riferita, la determinazione e/o il giudizio finale risultassero irrimediabilmente infirmati per erroneità dei presupposti, per travisamento dei fatti ovvero, ancora, per illogicità manifesta (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 22 aprile 2004, n. 493).
Il giudizio formulato dalla Commissione per l’esame di maturità d’esame, ai fini del voto numerico, va inserito in una lettura completa dell’intera prova di maturità (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 4 agosto 2004, n. 3246).
L’esame complessivo degli elaborati, dei verbali, e delle schede relative al ricorrente rivela l’inconferenza dell’assunto per cui, la mancanza di correzioni, sarebbe prima facie sicuro indizio di un’erroneità del giudizio.
Nei limiti del sindacato funzionale sulla manifesta erroneità, irragionevolezza, o iniquità sostanziale del provvedimento, il quadro globale della valutazione appare qui complessivamente coerente. Le prove del candidato risultano essere state valutate compilando tutti i campi di valutazione ed utilizzando i modelli conformi allegati all’O.M. 21 febbraio 2005 n.32.
Inoltre trattandosi di valutazioni all’unanimità non vi era alcuna ragione per operare la valutazione dell’elaborato con le modalità prescritte dall’art. 15 dell’O.M. n. 32 cit., che concerne il differente caso di difformità di vedute tra i singoli componenti la Commissione.
In assenza poi di una specifica contestazione di falsa rappresentazione dei fatti della verbalizzazione dell’orale, non vi sono poi elementi per ritenere sussistente alcuna “opacità” nel comportamento della Commissione; ovvero per ritenere che la Commissione abbia alterato i verbali; o comunque abbia sviatoriamente o erroneamente giudicato negativamente la prova del ricorrente.
Anche alla luce del contenuto degli elaborati stessi, non meraviglia che il candidato si possa esser trovato in serie difficoltà in sede di discussione orale.
Anche l’unanimità del giudizio dei componenti depone proprio per una prova orale del tutto insufficiente. Del resto nemmeno in ricorso il ricorrente assume di aver risposto esattamente e congruamente alle domande che, peraltro risultano formulate in termini generali, ed avrebbero consentito anche ad uno studente non particolarmente preparato, la possibilità di articolare autonomamente risposte appropriate.
La commissione giudicatrice ha dunque tenuto presenti tutti gli elementi previsti dalla legge per la valutazione delle prove; le ha coerentemente valutate ed ha legittimamente ritenuto di dover concludere per un giudizio negativo sull’esame.
Né in verità, il fatto che egli sia stato l’unico bocciato può essere sufficiente ad assumere che solo nei suoi confronti sia stato adottata una particolare severità, che non aveva avuto riscontro nei riguardi degli altri candidati.
Il giudizio di maturità degli altri concorrenti poteva semplicemente essere il frutto di migliori prove di esame e di “curricula studiorum” complessivamente migliori.
In sostanza il Collegio non ritiene che la mancata promozione alla maturità dell’alunno sia stata originata da un pregiudiziale atteggiamento persecutorio, ma contrariamente a quanto vorrebbe il ricorrente, appare ancorata ad una valutazione delle prove di esame che razionalmente appare del tutto esente da manifesti vizi di carattere funzionale.
Legittimamente infatti una commissione esaminatrice emette un giudizio di “non maturità” di un alunno in relazione al risultato non positivo delle prove di esame.

3. Del tutto inconferente è poi il secondo ed il terzo motivo con cui si assume, rispettivamente per la prova scritta e per la prova orale, la rilevanza in materia delle norme (artt. 11 e 12) del decreto legislativo 166/2006 che avrebbe affermato che l’idoneità soggiace alla fictio juris di equivalenza voto-motivazione; la inidoneità, invece, comporterebbe l’obbligo ex lege della motivazione per esteso, esplicita e secondo i canoni già propri di cui all’art. 3 legge 241/1990.
La disposizione normativa sopra richiamata farebbe cadere il principio giurisprudenziale di equivalenza tra voto da un lato e valutazione e motivazione dall’altro in quanto il candidato “bocciato” ha il diritto di conoscere le ragioni della sua “bocciatura” anche in tema di esami di Stato rispettivamente in relazione: all’art. 97 Cost., agli artt. 3 e 4 Cost.; agli artt. 24 e 113 Cost..
L’assunto — anche alle luce delle considerazioni che precedono e che valgono anche in tale contesto argomentativi — va complessivamente disatteso.
La Sezione, che pure in passato ha mostrato di aderire all’orientamento concernente l’insufficienza del solo ed esclusivo voto numerico per la valutazione delle prove in esame, ritiene che nel caso in esame non passa farsi alcuna applicazione analogica di una norma concernente un ambito del tutto estraneo e differente. In tale direzione deve escludersi che i principi invocati dal ricorrente del decreto avente ad oggetto “Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale nonché in materia di coadiutori notarili” possa essere applicato all’esame di maturità che ha una disciplina del tutto specifica.
Né appaiono rilevanti ai fini del decidere i richiami ai principi costituzionali a presidio del cittadino, che appaiono del tutto corretti in astratto, ma che qui sono del tutto inconferenti in relazione alla situazione di fatto del ricorrente.
I due motivi vanno dunque complessivamente respinti.

4. In conclusione il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi e deve essere respinto.
In conseguenza della legittimità del procedimento deve essere respinta la istanza di risarcimento del danno dovendosi negare la sussistenza di alcun comportamento colposo, negligente o ingiusto della commissione esaminatrice
Sussistono, in relazione alla materia, sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sez. III^-quater :
1) respinge il ricorso di cui in epigrafe.
2) respinge l’istanza risarcitoria
3) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2008.
IL PRESIDENTE dr. Mario Di Giuseppe
IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo