Inammissibilità della class action per la corresponsione della indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza.
Il ricorso va dichiarato inammissibile tenuto conto che:
– Con nota n. 10773 del 11/11/2010 (la quale stabilisce che, con riferimento agli emolumenti richiesti (indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza), “non è disponibile una specifica risorsa finanziaria”) l’Amministrazione ha effettivamente posto un limite al procedimento finalizzato all’erogazione degli emolumenti in esame, rilevando l’indisponibilità delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente le ricorrenti avrebbero dovuto gravare specificamente tale provvedimento, considerando che quest’ultimo impedisce comunque l’accoglimento delle richieste delle ricorrenti.
– Le ricorrenti non hanno specificato quale sarebbe il termine perentorio entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere secondo quanto indicato da una specifica norma di legge o regolamentare, essendosi limitati a notificare un atto di diffida rispetto al quale l’Amministrazione stessa sarebbe rimasta inerte. Né, allo stesso tempo, è stato chiarito quali atti amministrativi di carattere generale l’amministrazione avrebbe obbligatoriamente dovuto adottare, considerando, appunto, che l’obbligatorietà è un requisito essenziale perché possano integrarsi i requisiti previsti per l’esperibilità di una “class action”.