Abilitazioni scientifiche – sentenza del 25 febbraio 2015: per il TAR del Lazio la Commissione d’esame avrebbe dovuto adottare un giudizio ampiamente motivato.
La ricorrente dichiarata non idonea all’abilitazione scientifica nazionale per i professori di seconda fascia ha ottenuto, per quanto riguarda la sua idoneità, che tutto dovrà essere rivisto e questa volta da una Commissione d’esame diversa da quella iniziale.
Si tratta infatti di una sentenza di merito che interviene sulla procedura relativa alle abilitazioni scientifiche già affrontata in altre cause proposte dall’avv. Francesco Americo ed Elena Spina che in più occasioni hanno contestato l’operato delle commissioni per la incongruità e contraddittorietà dei giudizi espressi nonchè per la violazione delle norme primarie che hanno disciplinato “l’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
Il Tar Lazio dopo aver richiamato la normativa primaria ha evidenziato che “l’Amministrazione con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, osservando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso. [..]Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito”.
Il Tar rileva come: “l’articolo 16, comma 3, nel delineare i principi generali sulla base dei quali l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare il regolamento di attuazione riguardante i criteri di valutazione, alla lett. a) prevede espressamente che l’abilitazione si sarebbe dovuta basare su “un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro.
Quindi la stessa norma, che ha introdotto l’abilitazione scientifica, ha stabilito espressamente che le commissioni avrebbero dovuto esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche, ma anche i titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati.
Nel caso di specie, dunque, la Commissione non poteva limitarsi a valutare le pubblicazioni presentate (nei modi generici sopra evidenziati), ma avrebbe dovuto esaminare anche gli altri titoli allegati dall’interessata.
La determinazione della Commissione ha così alterato la ratio e le finalità sottese alla procedura in esame, perché non ha soltanto eliso un criterio o un parametro di giudizio, ma ha alterato l’impianto stesso del sistema di valutazione, che ha ad oggetto sia titoli che pubblicazioni.
Ne è conseguita la pretermissione, nella valutazione, delle esperienze curriculari indicate dalla candidata a cui la commissione non ha fatto alcun accenno”.
Per l’avv. Francesco Americo è un’importante vittoria perchè il TAR Lazio individua l’importanza del giudizio motivato che avrebbe dovuto riguardare l’intera attività di ricerca dei candidati e non limitarsi ad una sintetica e generica motivazione.