TAR Lazio – Sentenza n. 325 del 18-01-2010

Servizio militare di leva – non in costanza di nomina – valutabilità.

 

Il servizio militare di leva è valutabile anche non in costanza di nomina, purché sia stato prestato successivamente al conseguimento del titolo.

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N. 00325/2010 REG.SEN.
N. 04564/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4564 del 2009, proposto da:

XXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Biagetti e Cristiana Centanni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, alla Via A. Bertoloni, n. 35;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 – domiciliano per legge;

nei confronti di
…. e …., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del d.m. 8 aprile 2009 n. 42 nella parte in cui, all’art. 3, comma 5, prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina;
– delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) definitive della classe di concorso A029 e A030 – 3^ fascia (Educazione fisica nella Scuola Media e negli Istituiti e Scuole di Istruzione Secondaria II grado) pubblicate presso l’I.T.T. “……” Via ….. Roma, in data 19 luglio 2008, nella parte in cui non riconoscono alcun punteggio per il servizio militare dichiarato in domanda.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visti i motivi aggiunti notificati in data 4 agosto 2009;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2009 il cons. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 26, comma 4, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205, che attribuisce al giudice amministrativo la potestà di definire il giudizio con decisione in forma semplificata, la cui motivazione può consistere “se del caso, ad un precedente conforme”;

Premesso che al ricorrente, iscritto dal 2007 nelle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) definitive della classe di concorso A29 e A30, non sono stati attribuiti i punteggi relativi alla valutazione del servizio di leva, in applicazione dell’art. 3, comma 5, del d.m. n. 42/2009, nella parte in cui prevede che il servizio militare di leva sia valutabile solo se prestato in costanza di nomina;

Premesso che, con il ricorso all’esame e con i motivi aggiunti sono stati impugnati l’ora menzionata disposizione regolamentare e le graduatorie definitive pubblicate presso l’I.T.T. “……” di Roma nel luglio 2009, nella parte in cui non riconoscono alcun punteggio per il servizio militare dichiarato nella domanda del ricorrente;

Considerato che, in situazione analoga a quella all’esame, questo Tribunale ha statuito – con sentenza della Sezione III -quater dell’8 luglio 2008, n. 6421, puntualmente richiamata in ricorso – che il servizio militare di leva è valutabile anche non in costanza di nomina, purché sia stato prestato successivamente al conseguimento del titolo;

Considerato che tale approdo interpretativo ha trovato conferma nei giudizi cautelari celebrati presso il giudice d’appello (cfr. , tra le tante, CdS, VI, ordd.zze nn. 4030 e 4031del 2009);

Considerato, alla stregua del menzionato orientamento giurisprudenziale dal quale non si ha motivo di deflettere, che il ricorso va accolto e che, per l’effetto, va disposto l’annullamento della disposizione regolamentare impugnata e la conseguente rettifica delle graduatorie con attribuzione al ricorrente del punteggio rivendicato con la presente impugnativa;

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sez. III bis, pronunciando sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 26, comma 4, della legge n. 1034/1971, l’accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse fato valere dal ricorrente come specificato in motivazione.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore
Francesco Brandileone, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2010