Il Tar del Lazio ricorda le regole cui devono uniformarsi i consigli di classe nelle operazioni di scrutinio.
Con la sentenza in epigrafe (Tar Lazio n. 31634 del 25 agosto 2010), il Tar Lazio ribadisce l’obbligatorietà della presenza di tutti i docenti, stante la natura di “collegio perfetto” dell’organo collegiale.
“Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l’incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola”.
Il Dirigente scolastico presiede il consiglio di classe ma “può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. In questo caso, “la delega deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.
L’istituto scolastico si era difeso, sostenendo che nel caso in specie la presenza di alcuni docenti fosse superflua, stante la natura “extracurricurale” delle discipline insegnate.
Il Tribunale amministrativo non ha dato rilevanza all’obiezione, considerando che tali materie erano inserite nel giudizio finale e avevano concorso alla media dei voti.
Annullato, di conseguenza, il provvedimento di non promozione.
( Avvocato Francesco Orecchioni)
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Delibera di non ammissione alla classe successiva – inserimento nel giudizio finale del voto in discipline i cui rispettivi docenti risultano assenti nella seduta – illegittimità.
L’Organo collegiale competente per la valutazione periodica e finale dell’attività didattica e degli apprendimenti dell’alunno è il Consiglio di classe con la presenza della sola componente docente nella sua interezza.
Nell’attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici.
È pertanto illegittima la delibera di non ammissione alla classe successiva qualora, oltre al giudizio espresso all’unanimità dal Consiglio di Classe, risulti attribuito il voto finale in una disciplina senza che il corrispondente docente sia stato presente alla seduta, e senza che risulti la sostituzione, e la conseguente delega ad altro docente della potestà di esprimere i relativi giudizi.