Concorso DS: legittima la nomina della Commissione Esaminatrice del Concorso nella Regione Lazio
Con la sentenza n° 2709/2013 depositata il 15.03.2013 il TAR del Lazio sez. III^ bis prende ferma posizione circa l’assoluta compatibilità dei membri della Commissione Esaminatrice del Concorso disattendendo, per l’effetto, tutte le articolate doglianze che erano state agitate a riguardo dalla parte ricorrente.
Tanto ha fatto, a giudizio dello scrivente, sulla scorta di magistrali, pertinenti e condivisibili motivazioni.
Sul punto, infatti, è dato leggersi:
“Ed invero inammissibile per la sua genericità risulta la doglianza contenuta nel settimo motivo di gravame, secondo la quale nel caso di specie, non risulterebbe che per il Presidente e gli altri commissari, sia stata rilasciata l’autorizzazione preventiva all’incarico da parte delle rispettive PP.AA. di appartenenza: la doglianza è formulata apoditticamente senza neanche un principio di prova del suo fondamento.
Infondate risultano altresì le doglianze contenute nel ottavo e nono motivo di gravame con i quali lamenta la violazione dell’art. 35, comma 3, lett e), del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 9, comma 2, del DPR n. 487/1994 per illegittimità: a) della nomina del Presidente della Commissione di concorso, prof. [omissis], il quale non vanterebbe alcuna competenza specifica nelle materie di concorso;
b) della nomina del Commissario prof.ssa [omissis] la quale avrebbe rivestito e rivestirebbe la carica di “membro del Consiglio generale della C.LS.L. Roma” e del Dott. [omissis] (membro del Comitato tecnico dell’I.S.M.E.D.A. che è una società di formazione, consulenza e selezione per strutture pubbliche e private nell’ambito scolastico che ha fornito i C.d. “pacchetti” per la preparazione dei candidati al concorso di cui è causa.
Ed invero premette il Collegio che la nomina delle commissioni di concorso e le relative incompatibilità è disciplinata, per quanto concerne il reclutamento dei dirigenti scolastici, dal DPR n. 140/2008, richiamato nel bando di concorso, nonché dalle citate disposizioni contenute nell’art. 35, comma 3, lett e), del D.Lgs. n. 165/2001 e nell’art. 9, comma 2, del DPR n. 487/1994.
Alla luce di tali disposizioni, la commissione del concorso per cui è controversia è stata regolarmente nominata ex art. 10 del DPR n. 140/2008 dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
In ordine, infatti alla nomina del Presidente della Commissione di concorso, prof. [omissis] che secondo parte ricorrente “..non vanterebbe alcuna competenza specifica nelle materie di concorso, indicate all’art. 8, comma 9, del bando” (ottavo motivo), come giustamente rilevato dalla difesa erariale, la stessa è intervenuta a seguito di approfondita istruttoria nell’ambito della quale l’amministrazione ha vagliato i curricula di tutti coloro che avevano presentato candidatura.
Evidenzia correttamente l’Avvocatura generale dello Stato come, il Direttore generale (che ai sensi dell’art. 2 del bando ha l’intera responsabilità della complessiva organizzazione della procedura concorsuale) eserciti legittimamente una discrezionalità nella valutazione dei curricula e nella scelta del Presidente e dei componenti della Commissione, discrezionalità legata alla responsabilità di garantire il buon andamento dell’intera procedura concorsuale. Il Direttore generale, infatti, che meglio conosce le esigenze del territorio e del contesto in cui opera, è in grado di valutare le compatibilità esterne ed interne. Infatti, tutti i decreti di nomina dei Direttori generali regionali, relativi alle Commissioni per il concorso a dirigente scolastico, recano nelle premesse, parimenti a quello del Direttore Generale del Lazio, la valutazione dei curricula presentati dagli interessati alla nomina.
Discrezionalità consapevole basata sulle norme e sui curricula.
Riferisce sempre la difesa erariale, e ciò non è contestato, come il Prof. [omissis], oltre che essere un insigne docente ordinario dell’Università agli Studi Roma Tre, possieda un curriculum di evidente specificità. Infatti, è stato:
a) per cinque anni Coordinatore dell’Indirizzo Tecnologico della Scuola di Specializzazione per l’insegnamento secondario e, come tale, ha presieduto tutte le Commissioni di esame per l’accesso e per l’abilitazione. Successivamente;
b) per ulteriori cinque anni, è stato Direttore della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS), finalizzata alla formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, scuola organizzata in modalità di inter-Ateneo, articolata in vari indirizzi disciplinari, ciascuno dei quali comprensivi di più classi di abilitazione ché venivano conseguite con esami di Stato conclusivi;
c) è stato Direttore del Dipartimento, che, com’è noto, presiede il consiglio e la giunta, cura i rapporti con gli organi accademici, ha compiti di promozione, coordinamento e vigilanza, sia di Ingegneria elettronica che di Elettronica applicata, ruolo che ricopre a tutt’oggi.
d) è stato Presidente del Consiglio di corso di studi in Ingegneria elettronica che governa la didattica dell’intero corso di laurea;
e) è membro del Senato Accademico, Organo Collegiale che partecipa al governo dell’Università, nonché Direttore del Centro di Ateneo per la formazione e lo sviluppo professionale degli insegnanti della scuola secondaria (Cafis dell’Università Roma Tre).
f) è coordinatore, dal 2008, del Comitato di Ateneo per la valorizzazione dei risultati della ricerca.
Da ciò consegue la incontestabile competenza ed esperienza del soggetto chiamato a presiedere l’organo collegiale, possedendo il prof. [omissis] i requisiti di competenza e di esperienza necessari per svolgere il ruolo di Presidente della Commissione esaminatrice nella procedura concorsuale per cui è controversia.
Né è possibile, ipotizzare l’incompetenza del prof. [omissis] sulla base del fatto che questi non vanterebbe “alcuna competenza specifica nelle materie dì concorso” .
A tal proposito va innanzitutto evidenziato come l’art. 10, comma 3, del DPR 140/2008, preveda quale requisito necessario e sufficiente per svolgere il ruolo di presidente la qualifica di “professore di prima fascia di Università statali o equiparate”, qualifica in possesso del prof. [omissis]. Ciò a differenza di quanto richiesto per svolgere il ruolo di componenti della commissione diversi dal Presidente per i quali l’art. 10, comma 4, del DPR 140/2008, richiede ulteriori competenze ivi espressamente specificate.
Con riguardo poi alla previsione contenuta nell’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, che parte ricorrente assumerebbe violata, giustamente controdeduce parte controinteressata:
1) come il concorso in questione riguardi il ruolo di dirigente scolastico e dunque un ruolo che prevede una serie di competenze e capacità assolutamente eterogenee, che spaziano dall’organizzazione, alla gestione del personale, alla gestione della didattica, alle competenze giuridiche e finanziarie. Tale eterogeneità di competenze e capacità è peraltro confermata dall’indicazione delle materie di esame contenuta nell’art. 8 del bando di concorso, ove tra le aree tematiche indicate, vi è appunto la gestione dell’istituzione scolastica, l’area giuridico-amministrativa-finanziaria, l’area socio-psicopedagogica, l’area organizzativa, modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e gestione dell’istituzione scolastica, etc.
2) che è possibile ipotizzare che ogni singolo membro della commissione di concorso, compreso il Presidente, possieda una competenza specifica in ciascuna di tali “materie” di modo che il prof. [omissis] possiede una amplissima competenza non solo per quanto concerne le procedure di accesso all’insegnamento nelle scuole secondarie, ma per formazione, titoli ed esperienza anche specificamente nella gestione di strutture complesse quali debbono considerarsi gli istituti scolastici.
3) che sulla questione delle specifiche competenze a svolgere il ruolo di componente di una commissione di concorso, la giurisprudenza ha avuto peraltro modo di affermare “il principio in base al quale i componenti di una commissione d’esame, pur dovendo essere esperti nelle materie oggetto del medesimo, non necessariamente debbono essere titolari dell’insegnamento delle specifiche materie oggetto del concorso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, se;.. III, 7 febbraio 2007, n. 295). Le disposizioni generali che disciplinano l’accesso agli impieghi pubblici, stabiliscono che i componenti delle commissioni d’esame siano esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso (art. 35 comma 1 d 19s. n. 165 del 2001 e art. 9 d.P.R. n. 487 del 1994) .. Ciò non significa che il requisito della comprovata esperienza debba spingersi fino a richiedere che i membri della commissione siano titolari dello specifico insegnamento oggetto di selezione se, come nel caso di specie, i componenti possiedono una competenza specifica e sufficiente a valutare candidati” (Tar Sardegna, sez. 1,14.04.2009, n. 530).
Da qui la legittimità della nomina del Presidente [omissis] avvenuta, successivamente alle dimissioni del dott. Bottino, a seguito di una regolare procedura avviata con l’avviso integrativo prot. n. 25604 del 30.09.2011 e conclusasi con il decreto dell’USR n. 288 del 10.10.2011.
In ordine, poi alla nomina del commissario della Commissione di concorso, della nomina del Commissario prof.ssa [omissis] la quale avrebbe rivestito e rivestirebbe la carica di “membro del Consiglio generale della C.LS.L. Roma” (nono motivo), non è contestato quanto opposto dalle difesa erariale che la pretesa incompatibilità della stessa non sussiste dato che non ricopre più il ruolo di membro del Consiglio Generale dell’Unione Sindacale Territoriale della CISL di Roma, dove era stata eletta nel marzo 2009, e dal quale si è dimessa nel dicembre 2010 (All. 03).
Inoltre correttamente controdeduce l’Avvocatura generale dello Stato e peraltro non contestato, come il Consiglio Generale dell’ UST di Roma non abbia funzioni di direzione e rappresentanza sindacale che, invece, sono esercitate dalla Segreteria Generale a norma degli artt. 32 e 33 dello Statuto CISL. Di quest’ultimo organo la [omissis] non ha mai fatto parte; si è, pertanto, trattato di semplice partecipazione priva di funzione direzionale (dichiarazione CISL all. 4 e 4 bis).
D’altra parte chiarisce correttamente ancora l’Avvocatura generale dello Stato che:
a) la dirigente scolastica in parola è stata scelta per meriti professionali, cioè in ragione del suo ufficio, avendo esercitato le funzioni di dirigente scolastico sin dal 1991 con piena soddisfazione dell’Amministrazione.
b) l’unica incompatibilità che investe anche il periodo antecedente (i due anni precedenti alla nomina) è quello previsto dall’art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 che si riferisce esclusivamente agli incarichi di direzione nelle Amministrazioni dello Stato con riferimento alla preposizione alle strutture deputate alle gestione del personale, non certo, quindi, ai membri di Commissioni di concorso. Tant’è che il DPR 487/1994, Regolamento recante norme sull’ accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, all’art. 9, comma 2, si esprime nella forma del presente: “non possono far parte coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali”.
c) il termine “deputate” individua in modo chiaro la missione, ossia la competenza specifica in materia di gestione del personale. Pertanto, la locuzione è da riferirsi propriamente ai soli Uffici cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione, è attribuita la competenza sulla gestione del personale in ciascuna Amministrazione.
d) relativamente all’asserzione secondo la quale la traccia della prima prova scritta sarebbe stata tratta da un volume edito da CISL SCUOLA, in ogni caso, la prof.ssa [omissis] è stata nominata in Commissione con D.D.G. n. 341 del 16.12.2011, ovvero soltanto dopo lo svolgimento delle prove scritte del 14 e 15 dicembre 2011, sicchè non ha potuto partecipare in alcun modo alla formulazione delle tracce d’esame: trovandosi in una posizione conforme ai principi ed orientamenti giurisprudenziale consolidati (cfr. C.d.S. sez. V n. 3461 del 1.06.2010), secondo i quali l’interpretazione della normativa sulla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici comporta l’applicazione dei due principi: l’imparzialità dell’azione amministrativa e la possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici. Orbene, perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, la giurisprudenza ha sottolineato la necessità di criteri puntuali nell’applicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2002, n. 4056) occorrendo comunque un “qualche elemento di possibile incidenza fra l’attività esercitabile da colui che ricopre cariche politiche. sindacali o profèssionali e l’attività dell’ente che indice il concorso” (Cons. Stato, Sez. V, 21.10.2003, n. 6526).
Tale incidenza non si è verificata nel caso di specie.
In ordine, infine alla nomina del commissario della Commissione di concorso, dott. [omissis] che secondo parte ricorrente “… non poteva essere nominato in quanto “membro del Comitato tecnico dell’I.S.M.E.D.A.” (società di formazione, consulenza e selezione per strutture pubbliche e private nell’ambito scolastico che avrebbe fornito i c.d. “pacchetti” per la preparazione dei candidati al concorso di cui è causa) (nono motivo), come giustamente controdedotto dalla difesa erariale e peraltro non contestato, la doglianza è destituita nei suoi presupposti di fatto risolventesi in affermazioni chiaramente non veritiere rispetto ai rapporti del dott. [omissis] con l’ente ISMEDA (accreditato da oltre dieci anni dal MIUR a livello nazionale), non avendo mai aderito ad alcun Comitato Scientifico né autorizzato l’ISMEDA ad utilizzare in proposito il proprio nominativo né la propria identificazione personale. Nel lontano anno 2000, vale a dire 12 anni fa, ha effettuato attività di formazione con alcune lezioni frontali a personale con qualifica di coordinatore dell’ufficio di segreteria al fine del successivo inquadramento nel ruolo dei Direttori dei Servizi Generali Amministrativi esclusivamente in Puglia e in Emilia Romagna. Né allora ha partecipato ad alcuna azione formativa né ad alcuna altra attività di alcun genere dell’ISMEDA (All. 02).”
Alla luce di tanto (dopo le Regioni Basilicata e Calabria) anche nella Regione Lazio è stata ritenuta l’infondatezza di un vizio che, viceversa, avrebbe potuto comportare (se condiviso dal TAR) nella ridetta Regione la caducazione di tutta la procedura concorsuale, fatta eccezione per la prova pre-selettiva Nazionale.