Concorso Docenti: illegittimo l’articolo 2 del Bando che non consentiva la partecipazione anche ai candidati che, dopo l’anno accademico 2002-2003 ed entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, avessero acquisito un titolo di laurea valido per l’accesso all’insegnamento nelle classi di concorso della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado.
Con la sentenza n. 11078/2013 depositata il 21 dicembre 2013, il TAR del Lazio sez. III^ bis di Roma ha annullato la parte del Bando relativo al Concorso indetto con “D.D.G. n. 82 adottato in data 24 settembre 2012 dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale della scuola, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi – IV Serie Speciale n. 75 del 25 settembre 2012, recante “Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole d’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado”, nella parte in cui, all’articolo 2, comma 3, prevede che “Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998 n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999: a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale) erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente; b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera a) entro l’anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonché i candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera a) entro l’anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998-1999”.
Tanto ha statuito sulla scorta delle seguenti e plausibili motivazioni:”Alla luce del quadro normativo così delineato può essere compiutamente scrutinata la doglianza dei ricorrenti, secondo cui la disposizione contenuta nell’art. 2 del bando, impedendo la partecipazione al concorso ai titolari di diploma di laurea conseguito dopo l’anno accademico 2002/2003, ha omesso di attualizzare e aggiornare al 2012 la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 460 del 1998 ed ha creato una irragionevole disparità di trattamento tra candidati laureatisi sino al 2003 (periodo in cui erano attive le procedure di abilitazione SSIS) e nell’arco temporale 2008-2011 (periodo in cui le procedure SSIS sono state, per volontà legislativa, sospese).
2.8 La doglianza si appalesa fondata, nei termini appresso precisati.
La disposizione della lex specialis oggetto di gravame, recante fissazione dei requisiti di ammissione al concorso, per quanto quivi rileva si limita a riprodurre alla lettera l’art. 2 del D.M. n. 460 del 1998 (pubblicato in G.U. 7 giugno 1999, n. 131 ed entrato in vigore il 22 giugno 1999), stabilendo che: a) possono partecipare al concorso i candidati in possesso di titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; b) possono altresì partecipare, anche se non abilitati, i candidati che, alla data del 22 giugno 1999 (entrata in vigore del D.M. n. 460 del 1998) erano già in possesso del diploma di laurea; c) ovvero che abbiano conseguito la laurea entro gli anni accademici 2001-2002 o 2002-2003, se trattasi rispettivamente di corso di laurea quadriennale o quinquennale, o comunque entro l’anno in cui si sia concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998-1999.
Tale riproduzione letterale, avvenuta a fronte di un bando di concorso pubblicato dopo circa un decennio dalla data fissata dal D.M. n. 460 del 1998 (1° maggio 2002), e pertanto in spregio alla regola della ordinaria frequenza triennale scolpita nell’art. 400, comma 1 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, finisce con l’eludere la ratio giustificatrice originaria delle disposizioni transitorie e cagiona una irragionevole disparità di trattamento tra i diversi candidati alla procedura selettiva.
Appare invero evidente che la clausola di salvaguardia prevista nel D.M. n. 460 del 1998 (art. 2, comma 2) era tarata sul primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale, non certo su quello che sarebbe stato effettivamente bandito dopo circa un decennio. Ne consegue che l’Amministrazione, all’atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto attualizzarlo, così da lasciarne intatta la ratio giustificatrice, ovvero permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva.
Diversamente opinando, anche in virtù di ciò che verrà di seguito evidenziato in ordine ai percorsi abilitanti attivati nel periodo di riferimento, si è determinata una ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l’anno accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre, e candidati, come gli odierni ricorrenti, che hanno conseguito identica laurea negli anni accademici immediatamente successivi, ma entro la scadenza del termine per la presentazione della domande.
La già segnalata disparità di trattamento scaturisce anche dalle vicende, già sopra sinteticamente passate in rassegna, occorse ai percorsi abilitanti nel periodo successivo al 2003.
Si è già avuto modo di evidenziare che le Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SISS), pur concretamente attivate a partire dall’anno accademico 1999-2000, sono state sospese in virtù di espressa previsione legislativa a partire dall’anno accademico 2008-2009, per essere sostituite, soltanto a decorrere dall’anno accademico 2011-2012, dai Tirocini Formativi Attivi (TFA).
Pertanto, in assenza di una clausola di salvaguardia attualizzata, come quella già prevista dall’art. 2 del D.M. n. 460 del 1998, il bando oggetto di gravame ha di fatto impedito la partecipazione al concorso a tutti i candidati, segnatamente i più giovani di età, in possesso di diploma di laurea acquisito a decorrere dall’anno accademico 2008-2009, per i quali è rimasto interdetto qualsiasi percorso abilitante. Ed invero, a causa della sospensione legislativa delle SISS ed in attesa dell’attivazione dei nuovi TFA, detti candidati non hanno avuto possibilità alcuna di acquisire l’abilitazione necessaria per la partecipazione al concorso a cattedre.
Per le ragioni che precedono la disposizione impugnata si palesa illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di legge relativamente alla disciplina di rango primario e secondario suesposta, da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento“.
In definitiva, “per le ragioni che precedono la disposizione impugnata si palesa illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di legge relativamente alla disciplina di rango primario e secondario suesposta, da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento“.
Pertanto, è stato dichiarato illegittimo l’articolo 2 del Bando nella parte in cui non consentiva la partecipazione anche ai candidati che, dopo l’anno accademico 2002-2003 ed entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, avessero acquisito un titolo di laurea valido per l’accesso all’insegnamento nelle classi di concorso della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado.