TAR Lazio – Sentenza n. 1073 del 28-01-2010

Graduatorie permanenti – procedimento di formazione – competenza del giudice ordinario.

 

Il procedimento di formazione delle graduatorie provinciali permanenti, e tutte le questioni che vi afferiscono tra le quali principaliter la valutazione dei punteggi per i servizi espletati e i titoli posseduti, non rientra tra le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed è quindi devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Contra: Consiglio di Stato – Sentenza n. 7617-2009.

 

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N. 01073/2010 REG.SEN.
N. 10444/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10444 del 2009, proposto da:
XXX, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo G. Andreuzzi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, alla via Antonio Allegri, 1;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
….. e ….., non costituite in giudizio;
per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,
dell’approvazione delle graduatorie provinciali definitive relative a vari profili del personale ATA per il biennio 2009-2011.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni scolastiche intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 7 gennaio 2010 il cons. Massimo Luciano Calveri;

Visto il comma 10 dell’art.. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo aggiunto dall’art. 3 della l. 21 luglio 2000, n. 205, il quale così recita: “In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell’articolo 26”;

Dato atto che, nella fattispecie all’esame non esiste la necessità di integrare il contraddittorio e di disporre richieste istruttorie;

Dato atto altresì che le parti sono state avvertite della possibilità di definire il giudizio ai sensi dell’art. 26, comma 4, della legge della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205, che attribuisce al giudice amministrativo la potestà di definire il giudizio con decisione in forma semplificata, la cui motivazione può consistere “se del caso, ad un precedente conforme”;

Premesso che con il ricorso si impugnano le graduatorie provinciali permanenti di aggiornamento e di integrazione concernenti il profilo professionale di collaboratore scolastico del personale ATA approvate con D.D.G. prot. n. 13979 del 5 agosto 2009 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Considerato che, per fattispecie analoghe a quella dedotta con la presente impugnativa, la Sezione, aderendo da ultimo all’approdo esegetico operato in subiecta materia dalle Sezioni Unite della Cassazione, nonché dalla prevalenza dei Tribunali amministrativi territoriali, ha declinato la propria giurisdizione (sentt. n. 5689 del 16 giugno 2009 e n. 7292 del 21 luglio 2009) sulla base delle considerazioni:

– che nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione delineato dall’art. 68 del d.lgd. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e poi dall’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., salvo quelle relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti, nonché quelle concernenti il personale in regime di diritto pubblico;

– che nell’ampia giurisdizione demandata al giudice del lavoro rientrano quindi tutti i rapporti di lavoro c.d. contrattualizzati – tra i quali quelli posti in essere dalla p.a. con il personale ATA delle scuole primarie e secondarie – sicché le controversie che afferiscono agli atti di gestione di detti rapporti sono sottratti alla cognizione del giudice amministrativo;

– che il procedimento di formazione delle graduatorie del personale ATA, e tutte le questioni che vi afferiscono tra le quali principaliter la valutazione dei punteggi per i servizi espletati e i titoli posseduti, non rientra tra le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed è quindi devoluta alla cognizione del giudice ordinario;

Considerato che, in applicazione degli esposti principi, va declinata la giurisdizione di questo giudice in favore del giudice ordinario e che, alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue – alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sentenza n.77/2007) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4109/2007) in tema di traslatio judicii, e della disciplina positiva introdotta dall’art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69 – il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, Sez. III bis, pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti davanti al giudice ordinario per la celebrazione del giudizio di merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2010