TAR Lazio – Sentenza n. 10728/2008
Nessun elemento testuale legittima l’interpretazione secondo cui, in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti, non è possibile procedere allo spostamento dei 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria a un’altra.
La riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica ex se – in assenza di un’esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento – l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sezione Terza – bis), composto dai signori:
Saverio Corasaniti presidente
Massimo Luciano Calveri consigliere rel.
Francesco Arzillo consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4650 del 2007, proposto
da
ANIEF – Associazione Nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione, A.N.P. – Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola – e i docenti di cui all’elenco in calce alla presente sentenza, rappresentati e difesi dagli avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Crescenzio n. 9, presso lo studio dell’avv. Lucio Stile;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 – domicilia per legge;
per l’annullamento, previa sospensione,
del decreto del direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui l’art. 3, comma 2, dispone che non è possibile spostare i 24 punti aggiuntivi spettanti per il conseguimento dell’abilitazione SSIS da una graduatoria a un’altra.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti i motivi aggiunti notificati rispettivamente in data 1 settembre 2007 e 6 novembre 2007;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 novembre 2008 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO-DIRITTO
1.- I ricorrenti – che agiscono nel presente giudizio in via diretta e/o nella qualità di rappresentati dalle associazioni di categoria di cui in epigrafe (A.N.I.E.F. e A.N.P.) – sono docenti titolari di più abilitazioni per diverse classi di concorso, conseguite a seguito di corsi SSIS, o di laurea in Scienza della formazione primaria o di Didattica della musica, o infine di COBASLID, e iscritti nella terza fascia delle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 del d.lgs. n. 297/1994.
1.1.- Nel premettere che il d.m. n. 354/1998 ha stabilito che chi si abilita in una classe dell’ambito disciplinare risulta abilitato anche per le altre classi dello stesso ambito dell’ambito, i ricorrenti espongono di avere conseguito più abilitazioni per diverse classi di concorso e che, in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006, hanno chiesto l’attribuzione dei 24 punti quale bonus aggiuntivo per una delle classi di concorso in cui sono abilitati.
Soggiungono che, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, è maturato il loro interesse a spostare il punteggio di 24 punti, già dichiarato e valutato in una classe di concorso, in altra classe di concorso in cui sono ugualmente abilitati e per la quale ritengono di potere essere collocati in posizione più vantaggiosa per ottenere supplenze annuali o anche l’immissione in ruolo.
Sennonché, con l’art. 3, comma 2, del decreto in epigrafe del 16 marzo 2007, è stata disposta l’impossibilità di spostare tali punti da una graduatoria a un’altra.
1.2.- Asserendo l’illegittimità della determinazione direttoriale, i ricorrenti l’impugnano, con atto notificato l’11 maggio 2007, chiedendone la sospensione in via cautelare.
1.3.- Deducono, in diritto: Violazione e falsa applicazione della tabella di valutazione dei titoli, allegata alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, come modificata dall’art. 1, comma 607, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Violazione e falsa applicazione del d.m. n. 27 del 15 marzo 2007, nonché della tabella allo stesso allegata.
Questi gli assunti difensivi articolati con il motivo:
l’art. 1, coma 607, della legge n. 6/2006 ha previsto la ridefinizione, con decreto del Ministro della P.I., della tabella di valutazione dei titoli allegata al d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla l. 4 giugno 2004, n. 143;
detta tabella di valutazioni, per la parte che interessa considerare (p. A.4, laddove è previsto che i 30 punti specificamente attribuiti alle abilitazioni SSIS spettano, in caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, a una sola abilitazione “a scelta dell’interessato” e che per “per le atre abilitazioni sono attribuiti punti 6”), è stata fedelmente riprodotta al p. A.4) della nuova tabella allegata al d.m. n. 27/2007;
tale normativa è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che essa è finalizzata unicamente a evitare duplicazioni di punteggi, rimettendo alla volontà dell’interessato la scelta della classe di concorso in favore della quale far valere l’assegnazione del punteggio aggiuntivo (Tar Napoli, II, 19 gennaio 2006, n. 2925) e che la negazione di tale facoltà, anche in sede di aggiornamento della graduatoria, sarebbe discriminatoria, illogica e contraria allo stesso disposto della lettera A.4 della tabella di valutazione dei titoli (Tar Lazio, Sez. III-bis, 5 dicembre 2006, n. 2327) ;
la determinazione direttoriale impugnata, nel sancire l’impossibilità di spostare i 24 punti, già attribuiti da una graduatoria a un’altra, si pone in contrasto con la ratio di detta normativa, basandosi su un’interpretazione erronea della normativa primaria di riferimento, nonché del decreto ministeriale n. 27/2007, che non dispongono nel senso dell’irriversibilità delle scelte in ordine alle graduatorie su cui fra valere il punteggio maturato;
la determinazione, nel postulare l’immodificabilità della graduatoria nell’ambito della quale far valere il punteggio aggiuntivo, si porrebbe in contraddizione con lo stesso d.d.g. del 16 marzo 2007, il quale prevede (art.1, comma 6), in sede di aggiornamento, la possibilità per il docente di trasferirsi ad altra provincia, con conseguente trasferimento in tutte le graduatorie in cui il docente è iscritto e la correlativa cancellazione dalle graduatorie della provincia in cui lo stesso chiede di essere trasferito.
1.4.- Resiste al ricorso l’intimata amministrazione scolastica depositando, all’esito di richieste istruttorie, apposita relazione.
1.5.- Alla camera di consiglio del 28 agosto 2008 l’istanza cautelare non ha trovato accoglimento.
1.6.- Con atti, notificati rispettivamente in data 1 settembre e 6 novembre 2007 sono stati proposti due distinti atti di motivi aggiunti.
1-7.- In ottemperanza al d.p. n. 193 del 17 aprile 2008 è stato tempestivamente depositato l’atto di integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami.
1.8.- Alla pubblica udienza del 6 novembre 2008, sulle conclusioni dei ricorrenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.- Oggetto dell’impugnativa è il decreto del direttore generale del Ministero della P.I. del 16 marzo 2007 (“Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in graduatorie a esaurimento. Trasferimenti da una all’altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie”) nella parte in cui dispone che “… Non è possibile … spostare i 24 punti, già attributi, da una graduatoria all’altra”.
Nella relazione difensiva depositata dall’amministrazione resistente, si afferma – con riferimento alla tematica dedotta nel presente giudizio – quanto segue:
” … i titoli già valutati non possono essere valutati di nuovo o attribuiti a classe di concorso diversa…
In tal senso il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso nell’adunanza del 13 febbraio 2007.
In premessa il CNPI “valuta positivamente la scelta dell’Amministrazione di stabilizzare i punteggi acquisiti per i titoli già riconosciuti e valutati nel precedente aggiornamento relativo al biennio 2005/2007 per i quali non si procederà ad alcuna revisione del punteggio attribuito, salvo la doppia valutazione del servizio nelle scuole di montagna secondo la recente sentenza della Corte Costituzionale. Tale valutazione positiva scaturisce dalla necessità di non alterare equilibri già esistenti e consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate, oggi, graduatorie ad esaurimento”.
2.1.- Quanto precede consente di percepire il percorso argomentativo seguito dall’amministrazione scolastica per pervenire alla determinazione qui contestata: l’impossibilità di operare lo spostamento di 24 punti, già valutato in un classe di concorso, in altra classe di concorso in cui il docente è ugualmente abilitato, troverebbe spiegazione logico-giuridica nella trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti in graduatorie a esaurimento, operata dalla legge finanziaria 2007.
2.2.- Tale ultima considerazione non è priva di suggestione tanto che, nella sede cautelare, il Collegio (ancorché in composizione diversa) ha ritenuto di aderirvi sul motivo che “la legge finanziaria (n. 296/2006) ha modificato la natura giuridica delle graduatorie provinciali – da permanenti a graduatorie ad esaurimento – cristallizzando e salvaguardando le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione”.
2.3.- Un attento esame degli elementi valutativi su cui poggia il provvedimento impugnato porta però a un diverso approdo interpretativo, alla stregua di quanto segue.
2.3.1.- Nessun elemento testuale legittima l’interpretazione secondo cui, in sede di aggiornamento delle graduatorie permanenti, non è possibile procedere allo spostamento dei 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria a un’altra.
Invero, come correttamente argomentato in ricorso, il comma 607 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, nel prevedere la ridefinizione, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, della tabella di valutazione allegata al decreto legge n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 143/2004, si limita a riconfermare l’aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all’art. 401 del testo unico sull’istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994.
2.3.2.- E’ peraltro da escludere che un fondamento positivo alla limitazione nello spostamento del punteggio de quo da una graduatoria all’altra, operata con la determinazione impugnata, possa rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, nella parte in cui si è stabilito che, a partire dall’entrata in vigore di detta legge, “le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.”
Invero, la nuova disciplina legislativa, nell’intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento.
Ha poi consentito che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un’abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.
E’ coerente allora affermare, quanto al thema decidendum, che la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica ex se – in assenza di un’esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento – l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime nel senso inteso dall’amministrazione scolastica con l’impugnata determinazione.
Tale conclusione è peraltro smentita, ad avviso del Collegio, da elementi testuali significativamente presenti nel riferito ordito normativo.
Il riferimento è alla salvezza degli inserimenti nelle graduatorie a esaurimento, limitata alle categorie degli abilitati e degli abilitandi nella tassativa enumerazione prefissata dalla norma.
La locuzione usata fa specifico riferimento alla possibilità di un ingresso ex novo, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie, così in definitiva conformando le graduatorie a esaurimento; essa però non può essere piegata – se non sulla base di un’arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti interni al sistema delle graduatorie provinciali; per i quali non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità del punteggio già acquisito (nella specie, il punteggio aggiuntivo dei 24 punti in questione) nell’ambito di distinte graduatorie.
2.3.3. – Va peraltro soggiunto – secondo la pertinente annotazione contenuta in ricorso – che la nuova tabella di valutazione dei titoli allegata al d.m. n. 27/2007 ha riprodotto fedelmente il p. A.4) della la tabella di valutazioni già allegata al d.l. n. 97/2004, in tal modo confermando che i 30 punti attribuiti alle abilitazioni SSIS spettano, in caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, a una sola abilitazione “a scelta dell’interessato”.
Sicché, in presenza di una tabella valutativa che demanda comunque alla volontà dell’interessato la scelta della classe di concorso cui indirizzare il punteggio aggiuntivo, è plausibile affermare, in assonanza all’elaborazione giurisprudenziale invocata dai ricorrenti (citt Tar Napoli n. 2925/2006 e Tar Lazio n. 2327/2006), che la negazione di tale facoltà appare illegittima sotto più profili di eccesso di potere, nonché contraria alla normativa primaria e regolamentare di riferimento.
3.- Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento in parte qua del decreto direttoriale del 16 marzo 2007.
La novità e la peculiarità delle questioni dedotte nel giudizio spingono a compensare tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), pronunciando sul ricorso in epigrafe, l’accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2008.
Il presidente dr. Saverio Corasaniti
Il consigliere est. dr. Massimo L. Calveri
Il presidente Il consigliere est.