Tar Lazio – Ordinanza n. 4656 del 07 dicembre 2011

N. 04656/2011 REG.PROV.CAU.

N. 09185/2011 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9185 del 2011, proposto da:

 

[omissis], rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmelina Pellino e Adriana Romoli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Ildebrando Goiran, 23;

 

contro

Ministero Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[omissis];

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

degli atti della prova selettiva finalizzata all’immissione alle prove scritte del concorso a n. 2386 posti di dirigente scolastico;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che il bando del concorso in questione consente l’ammissione alle prove scritte previo superamento della prova selettiva per test a risposta multipla;

Considerato che parte ricorrente non ha superato detta prova propedeutica;

Considerato, altresì, che i motivi di ricorso avverso le prove preselettive e le modalità del suo svolgimento appaiono generiche ovvero soggettivamente opinabili;

Che, pertanto, non sussistono le condizioni per ottenere l’accoglimento della istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Respinge la domanda di sospensione cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2011