N. 04374/2011 REG.PROV.CAU.
N. 08814/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8814 del 2011, proposto da:
[omissis], rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso Lucio Stile in Roma, via Attilio Regolo, 12/D;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Scolastico Regionale per L’Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L’Emilia Romagna;
nei confronti di
[omissis];
e con l’intervento di
ad opponendum:
[omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Pasqualino Patane’, con domicilio eletto presso Alberto Mario Moio in Roma, via Francesco dell’Anno 10/C; Associazione Nazionale Dirigenti e Altre Professionalità della Scuola Anp ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, Largo Messico, 7;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI QUESITI PER LA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DEL 13 LUGLIO 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 il Pres. Evasio Speranza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il bando del concorso in questione consente l’ammissione alle prove scritte previo superamento della prova selettiva per test a risposta multipla;
considerato che parte ricorrente non ha superato detta prova propedeutica;
che, pertanto, non sussistono le condizioni per ottenere l’accoglimento della istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Respinge la domanda di sospensione cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Evasio Speranza, Presidente, Estensore
Paolo Restaino, Consigliere
Francesco Brandileone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)