Gli abilitati dell’ex classe di concorso A071 vengono ammessi al concorso a cattedre per la classe di concorso A060 (ex A033).
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016 – Serie generale, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, è stato disposto l’accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe di concorso A-37.
Con successivo Decreto del 23 febbraio 2016, prot. n. 106, il MIUR ha indetto il concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Alcuni docenti, in possesso di abilitazione all’insegnamento nella classe A071- TECNOLOGIA E DISEGNO, con ricorso patrocinato dall’avvocato amministrativista di Caserta, Pasquale Marotta, hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio – Roma i citati decreti, deducendo l’illogicità dell’accorpamento della classe di concorso A071 con le classi di concorso A016 e A072 nella nuova classe A-37, in considerazione dei contenuti disciplinari relativi a dette classi di concorso, laddove sarebbe stato più razionale prevedere l’accorpamento con la classe di concorso A033 (oggi A060).
Il TAR Lazio – Roma, Sezione III Bis, con ordinanza n. 3948/2016, in accoglimento delle censure formulate in ricorso, ha disposto l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove concorsuali in itinere per la Classe A-60 nella Regione Campania, eventualmente anche attraverso la previsione di prove suppletive.