Tar Lazio – Ordinanza n. 3588 del 02-08-2010

DOCENTI DI INFORMATICA: IL TAR ACCOGLIE LA SOSPENSIVA: SOLO GLI ABILITATI DELLA CLASSE DI CONCORSO A042 POTRANNO INSEGNARE INFORMATICA.

 

“Ha prevalso la tutela del principio di eguaglianza, di parità di trattamento e di garanzia della professionalità.” Così ha dichiarato l’ avvocato Domenico Naso, difensore di circa un migliaio di docenti appartenenti alla classe di concorso A042 i quali, dopo la pubblicazione della Nota Ministeriale 1348 dello scorso aprile e delle sue successive modificazioni, avevano temuto di veder completamente vanificata la loro professionalità e i loro anni di studio e specializzazione.

“L’istanza di sospensione accolta dal TAR del Lazio – ha proseguito l’avvocato Naso – è l’ulteriore dimostrazione dell’illegittimità del dettato della Nota 1348 che, col suo contenuto, annienta la ratio stessa dell’esistenza delle classi di concorso e dei corrispondenti insegnamenti.” Il motivo del contendere giuridico è difatti connesso con la recente estensione, prevista dalla citata Nota Ministeriale, dell’insegnamento dell’informatica anche ai docenti appartenenti a classi di concorso diverse da quella di diretta pertinenza, la A042, appunto. Nella fattispecie va in particolar modo evidenziato il secco diniego nei confronti della possibilità di estendere tale insegnamento non solo ai docenti di matematica, elettronica ed elettrotecnica ma anche a quelli di trattamento testi, stenografia e dattilografia.

“Il paradosso più eclatante di questa situazione – ha proseguito Naso – è che, con l’applicazione della Nota 1348, se non fosse sopraggiunta l’opportuna sospensiva del TAR, i docenti in possesso della laurea sarebbero stati equiparati, fra gli altri, anche ai docenti in possesso del solo diploma. E la conseguente unificazione delle graduatorie d’istituto tra docenti diplomati e docenti laureati avrebbe creato una evidente disparità di trattamento, in quanto i laureati pur avendo una preparazione senza dubbio più approfondita e specifica, pur tuttavia sarebbero stati danneggiati dall’avere una minore anzianità di servizio.”

“Per insegnare informatica – ha concluso Naso – i ricorrenti hanno dovuto frequentare una scuola di specializzazione SISS di durata biennale alla quale era possibile essere ammessi solo dopo aver seguito un piano di studi universitario specifico. Pertanto la contestata Nota Ministeriale non tutelando i docenti più qualificati e abbattendone il livello di preparazione specifica, danneggia anche gli studenti in quanto non verrebbe fornito loro un insegnamento qualitativamente e professionalmente adeguato. Il grossolano tentativo di risolvere i problemi di esubero del personale docente messo in atto con la Nota 1348, in seguito alla sospensiva del TAR, comporterà solo un ulteriore colpo alla riforma della scuola superiore con inevitabili, conseguenti ritardi nella composizione delle classi.”

 

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Insegnamento di informatica – attribuzione ai soli docenti della classe di concorso A042 – accoglimento della domanda cautelare.

 

La domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato è assistita dal fumus boni juris con particolare riferimento ai dedotti profili di irragionevolezza, in relazione all’abbinamento effettuato tra l’insegnamento di informatica e le classi di concorso relative ad insegnanti di trattamento testi, stenografia e dattilografia con le note impugnate ( nota ministeriale n. 1348 del 21 aprile 2010 – con riferimento alle tabelle di abbinamento degli insegnamenti con le classi di concorso, nella parte in cui consentono l’insegnamento dell’informatica anche agli abilitati ad altre classi di concorso tra cui la A075 e A076, A047, A049, A034 – successivamente modificata dalla nota ministeriale n. 4968 dell’11 maggio 2010 e dalla nota ministeriale n. 5358 del 25 maggio 2010).

 

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