Tar Lazio – Ordinanza n. 3580 del 02-08-2010

N. 03580/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 09775/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9775 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [omissis] rappresentati e difesi dagli avv. ti Fabio Rossi e Marco Selvaggi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Nomentana, 76 Roma;

contro

il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[omissis] , non costitutivi in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della nota prot. n. A00DGPER.12068 del 3 agosto 2009 recante “Schema operazioni” e l’ordine delle nomine del personale dirigente scolastico interessato ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 18 del DDG 22 novembre 2004; nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

della nota in data 6 agosto 2009 e del provvedimento in data 6 agosto 2009 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nella parte in cui è stata data applicazione alla nota ministeriale del 3 agosto 2009;

del decreto del 31 luglio 2009 con l’allegata Tabella 1 emesso dal MIUR – Dipartimento per l’istruzione – Ufficio II nella parte in cui sono state disposte per la Regione Sicilia n. 46 assunzioni di dirigenti scolastici in luogo di 57;

del decreto del 5 agosto 2009 emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nella parte in cui si è data parziale ed inesatta esecuzione alla sentenza del TAR del Lazio – sezione III bis n. 5441/2009 e specificamente, in quanto si è omesso di revocare le nomine già effettuate a favore di [omissis] e conseguentemente di dichiarare vacanti e disponibili le sedi dagli stessi illegittimamente occupate, così impedendo la nomina a dirigenti scolastici degli odierni ricorrenti, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

Visto l’atto per motivi aggiunti depositati in data 24 giugno 2010;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2010 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori Marco Selvaggi per il ricorrente e l’avv.to dello Stato Fabrizio Fedeli;

CONSIDERATO che con ordinanza n. 5883/2009 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, sulla base della seguente articolata motivazione: “Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato; rilevato che il provvedimento di cui alla Nota 3 agosto 2009 a prot. A00DGPER n. 12068 del Ministero dell’istruzione – Dipartimento per l’istruzione Ufficio II, allo stato impugnata, non appare rispecchiare per gli idonei dei concorsi ordinario del 22 novembre 2004, come sono i ricorrenti, e riservato del 3 ottobre 2006 l’ordine di nomine previsto dall’art. 1, commi 605 e 619 della L. n. 296/2006 e già recepito per i vincitori con la Circolare n. 40 del 26 aprile 2007, più volte ritenuta legittima dal TAR (cfr. TAR Lazio, sezione III bis, ordinanza n. 4874 del 23 ottobre 2009 allo stato non impugnata); rilevato che il tenore letterale della norma recata dall’art. 24 quinquies del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31 non autorizza l’interpretazione offerta dall’amministrazione con la detta Nota n. 12068/2009 che stravolge l’ordine di nomina come legato all’ordine di espletamento delle prove concorsuali; rilevato che la illegittimità della predetta nota non può che produrre i suoi rivenienti effetti sugli altri provvedimenti impugnati, che, per come dedotto in ricorso, partecipano degli stessi suoi vizi”;

RILEVATO, altresì, che è stata fissata l’udienza per la discussione della causa nel merito per l’11 novembre 2010;

RITENUTO, pertanto, che è necessario sospendere anche gli atti impugnati con i motivi aggiunti, onde mantenere fino alla sopra indicata data la res adhuc integra;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza bis – ACCOGLIE l’istanza cautelare citata in premessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Mario Di Giuseppe, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/08/2010