C.M. N. 17 prot. n. 1171 DEL 18/2/10 (Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all’a.s. 2010- 2011) – necessità di acquisire relazione dell’amministrazione – concessione della misura cautelare.
Il Tar Lazio, considerato che, ai fini della esaustiva definizione della controversia, occorre acquisire documentata relazione dell’amministrazione intimata che, riferendo sui fatti di causa, controdeduca puntualmente sui motivi dedotti con il ricorso, ordina all’amministrazione di adempiere all’incombente istruttorio, e nelle more accorda la misura cautelare ad tempus fino alla c.c. del 19 luglio 2010.
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N. 01023/2010 REG.ORD.COLL.
N. 04419/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 4419 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[omissis]
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
CM N. 17 PROT. N. 1171 DEL 18/2/10 AVENTE AD OGGETTO ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO RELATIVE ALL’ANNO SCOLASTICO 2010- 2011.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ai fini della esaustiva definizione della controversia, occorre acquisire documentata relazione dell’amministrazione intimata che, riferendo sui fatti di causa, controdeduca puntualmente sui motivi dedotti con il ricorso;
Ritenuta l’opportunità, nelle more della presente fase cautelare, di accordare la misura cautelare ad tempus fino alla c.c. del 19 luglio 2010, alla quale rinvia per il prosieguo;
P.Q.M.
Ordina al legale rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di adempiere all’incombente istruttorio nel termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente decisione;
accoglie ad tempus la domanda cautelare fino alla c.c. del 19 luglio 2010;
rinvia per il prosieguo alla c.c. del 19 luglio 2010.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2010
IL SEGRETARIO